LEGGE 25 luglio 1956, n. 836
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 305, già collocato o da collocare a riposo, che abbia compiuto quattordici anni, sei mesi e un giorno di servizio, è concesso il beneficio di una maggiorazione di anzianità fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione. La riversibilità delle pensioni al predetto personale è regolata dalle stesse norme vigenti per il personale in servizio effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
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