LEGGE 26 luglio 1956, n. 851
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 da iscrivere sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'espletamento di concorsi a premi, indetti nel corso dei suindicati esercizi, e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttività agricola.
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