LEGGE 26 luglio 1956, n. 853

Type Legge
Publication 1956-07-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57, la spesa di lire 100 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalle revisioni dei prezzi dei contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione di danni di guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento è stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spese disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52, e con la legge 4 maggio 1951, n. 385.

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