DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 873

Type DPR
Publication 1956-03-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Preside della Repubblica 17 luglio 1954, n. 1092, con il quale viene data esecuzione all'Accordo di coproduzione cinematografica fra l'Italia e la Spagna, concluso a Venezia il 2 settembre 1953 ed al relativo scambio di Note effettuato a Madrid il 30 settembre 1953;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi: 1) Protocollo aggiuntivo all'Accordo italo-spagnolo di coproduzione cinematografica del 2 settembre 1953, concluso in Roma il 9 dicembre 1954 e relativo scambio di Note effettuato in Roma il 20 dicembre 1954; 2) Secondo Protocollo aggiuntivo all'Accordo italo-spagnolo predetto, concluso in Madrid il 20 aprile 1955 e relativo scambio di Note effettuato in Madrid l'11 giugno 1955.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1955 per quanto riguarda il Protocollo aggiuntivo del 9 dicembre 1954 e dal giorno 11 giugno 1955 per quanto concerne il secondo Protocollo aggiuntivo del 20 aprile 1955, citati nell'articolo precedente.

GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - MEDICI CORTESE - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1956

Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 90. - CARLOMAGNO

Allegato

Protocollo aggiuntivo all'Accordo italo-spagnolo di coproduzione cinematografica del 2 settembre 1953 In occasione della prima riunione a Roma, della Commissione mista, previsti dall'art. 12 dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-spagnola, firmato a Venezia il 2 settembre 1953, sono state convenute le seguenti modifiche al testo dell'Accordo predetto: Art. 3. Il testo del paragrafo A) e' cosi' modificato: "Tre coppie di film gemellati potranno essere autorizzate annualmente dalle competenti Autorita' dei due Paesi. Le predette Autorita' potranno inoltre autorizzare altre gemellazioni in numero superiore se i progetti completi dei film costituenti una coppia da gemellare saranno presentati contemporaneamente, a differenza di quanto previsto nel seguente paragrafo B)". Il testo del paragrafo B) I) e' cosi' modificato: "Per film di coproduzione al 50% non gemelli s'intendono quei film prodotti con una partecipazione finanziaria del 50% da parte dei coproduttori di ciascun Paese, e nei quali i rispettivi apporti (riprese di interni ed esterni, lavorazioni tecniche, collaborazione artistica e tecnica ed altri apporti eventuali) siano nel complesso equivalenti". Il testo del paragrafo B) II) e' cosi' modificato: "Quattro film al 50% non gemellati, potranno essere annualmente autorizzati dalle competenti Autorita' dei due Paesi, durante il periodo di validita' dell'Accordo di coproduzione. Tale numero potra' essere di comune accordo aumentato se nei primi quattro film l'apporto di lavoro dei due Paesi sia stato equivalente o se con gli ulteriori progetti sia eliminato o ridotto l'eventuale squilibrio degli apporti di lavoro dei due Paesi nei film precedentemente prodotti". All'art. 3 e', inoltre, aggiunto il paragrafo: " C) DEROGHE Le competenti Autorita' dei due Paesi potranno, di volta in volta, ammettere in via eccezionale ai benefici della coproduzione, in deroga ai paragrafi A) II) e B) I) del presente articolo, film gemellati o non gemellati, che rientrano quindi nelle categorie sopra indicate, aventi particolari caratteristiche d'interesse comune dei due Paesi, anche se la quota di partecipazione finanziaria dei coproduttori fosse diversa dalle percentuali minime stabilite. Il costo di ciascuno dei detti film dovra' essere superiore a 10 milioni di pesetas o a 150 milioni di lire e la deroga alle percentuali si riferira' unicamente alla quota eccedente i predetti costi di 10 milioni di pesetas o di 150 milioni di lire". Art. 4. E' aggiunto il paragrafo V): "Autorizzare la lavorazione dei film a colori con pellicola, macchinari (non reperibili tra quelli nazionalizzati nei due Paesi) e tecnici di terzi Paesi, nonche' in detti Paesi autorizzarne il successivo sviluppo, montaggio e approntamento della copia matrice per le rispettive edizioni nazionali e per le edizioni delle copie destinate a terzi Paesi". E' aggiunto, inoltre, il seguente ed ultimo capoverso: "Nei casi indicati nei cinque suddetti paragrafi, la valuta estera, necessaria per provvedere ai pagamenti relativi, sara' fornita dai due paesi in relazione ai rispettivi apporti finanziari nei film. Per il pagamento delle copie destinate alla edizione dei film nei due Paesi coproduttori, la valuta necessaria sara' rispettivamente fornita dagli stessi". Art. 7. Al paragrafo II) e' aggiunto "Gibilterra". Al paragrafo III) sono aggiunti i due seguenti capoversi: "Nel caso in cui i coproduttori non si accordassero sulla ripartizione dei mercati o quando non fosse possibile che i coproduttori ricevessero proporzionalmente le somme loro spettanti da terzi Paesi, soprattutto nei casi previsti nel successivo art. 8), tutto il ricavato della vendita o dello sfruttamento proveniente da un terzo Paese, sara' introitato dal Paese esportatore. Le competenti Autorita' del due Paesi concorderanno semestralmente il regolamento delle somme cosi' accumulate di spettanza dei produttori dei rispettivi Paesi". Art. 9. Il testo dell'articolo e' cosi' completato: "Di ogni film di coproduzione saranno fatti due negativi, oppure, in caso di impossibilita' tecnica, un negativo e un controtipo. Il coproduttore di ciascuno dei due Paesi sara' proprietario di un negativo o di un controtipo che potra', comunque, liberamente esportare dal Paese ove e' stato approntato". Art. 12. Al testo dell'articolo e' aggiunto il seguente capoverso: "La Commissione sara' necessariamente convocata nello spazio di trenta giorni qualora sopravvenissero disposizioni legislative in uno dei due Paesi interessanti l'industria cinematografica, tali da modificare le possibilita' di applicazione delle norme del presente Accordo". Art. 13. E' modificato nel modo seguente: "L'Accordo di coproduzione del 2 settembre 1953, modificato nel modo sopra specificato, entrera' in vigore il 1 gennaio 1955 e sara' valido fino al 31 dicembre 1956". Art. 14. Il presente Accordo e' stato redatto in lingua italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Roma, 9 dicembre 1954 Per l'ITALIA Presidenza del Consiglio dei Ministri Il direttore generale dello Spettacolo NICOLA DE PIRRO Per la SPAGNA Ministro delle informazioni e del turismo Il direttore generale della cinematografia e del teatro JOAQUIN ARGAMASILLA Ministeri industria e commercio Il capo del Servizio dell'ordinamento economico della cinematografia RAMON SERRANO GUZMAN Sindacato nazionale dello spettacolo Il capo nazionale MIGUEL CASANOVA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Roma, 20 dicembre 1954 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo agg.-art. 1

Secondo protocollo aggiuntivo all'Accordo di coproduzione cinematografica italo-spagnolo del 2 settembre 1953 In occasione della seconda riunione a Madrid della Commissione mista prevista dall'articolo 12 dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-spagnolo, firmato a Venezia il 2 settembre 1953 e modificato dal Protocollo firmato a Roma il 9 dicembre 1954, le due Parti hanno raggiunto un'intesa sui film per la gioventu' e sui film in coproduzione con un terzo Paese, convenendo quanto segue: Art. 1. All'articolo 3 dell'Accordo di coproduzione cinematografica sopra citato e' aggiunto il seguente paragrafo: " D) Film destinati alla gioventu'. - Sono considerati film destinati alla gioventu' quelli di buona qualita che, secondo i criteri vigenti al riguardo in ciascuno dei due Paesi, possiedano tali valori positivi, dal punto di vista umano e sociale, da garantire un'influenza favorevole sulla formazione intellettuale e morale della gioventu'. Detti film saranno dispensati dall'obbligo del gemellaggio, della equivalenza degli apporti finanziari artistici e tecnici, e dell'investimento minimo previsto. Potranno essere ammessi al beneficio di questo tipo di coproduzione solo i film che abbiano ricevuto l'approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi e che abbiano ottenuto con la garanzia di un contratto di distribuzione una partecipazione minima del 10,% del costo del film. Per il periodo che termina al 31 dicembre 1955 il numero massimo di film per la gioventu' che potranno beneficiare di tali vantaggi e' fissato a tre. Per ciascuno degli anni successivi questo numero massimo sara' determinato dalla Commissione mista prevista all'articolo 12 dell'Accordo di coproduzione sopracitato. In ciascun caso gli organismi competenti interessati in tali modifiche dovranno dare previamente parere favorevole. E) Coproduzioni con un terzo Paese. - Le Autorita' dei due Paesi potranno autorizzare la realizzazione in coproduzione di film di gran qualita' internazionale tra la Spagna, l'Italia ed i Paesi con i quali l'uno e l'altro hanno firmato rispettivamente accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film ai benefici della coproduzione dovranno formare oggetto di esame caso per caso".

Protocollo agg.-art. 2

Art. 2. Per la procedura di attuazione dei film per la gioventu' si conviene inoltre di aggiungere al testo di procedura, firmato a Venezia il 2 settembre 1953, il seguente paragrafo: " VI) I film destinati alla gioventu' per accedere ai benefici previsti per questa categoria, dovranno ottenere un benestare preventivo, dopo esame del soggetto da parte delle Autorita' competenti dei due Paesi. Il riconoscimento definitivo al beneficio di queste particolari condizioni, riservate a questa categoria di film, sara' subordinato alla visione del film dopo la sua realizzazione e prima della sua programmazione commerciale nel Paese minoritario".

Protocollo agg.-art. 3

Art. 3. Il presente Protocollo e' stato redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede come originali e sara' sottoposto alla approvazione dei due Governi mediante scambio di Note. La data di entrata in vigore del Protocollo sara' determinata in detto scambio di Note. Firmato a Madrid il giorno venti aprile millenovecentocinquantacinque. Per l'ITALIA Il direttore generale dello spettacolo NICOLA DE PIRRO Per la SPAGNA Il direttore generale della cinematografia MANUEL TORRES Visto, d'ordine dei Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO AMBASCIATA D'ITALIA 03614 Madrid, 11 giugno 1955

Protocollo ag.-Scambio di note

Signor Ministro, Con riferimento all'articolo 3 del secondo Protocollo aggiuntivo all'Accordo di coproduzione cinematografico ispano-italiana del 2 settembre 1953, Protocollo firmato a Madrid il 20 aprile 1955, ho l'onore di portare a Sue conoscenza che il Governo italiano ha approvato il Protocollo medesimo. Quanto alla sua entrata in vigore, il Governo italiano propone di farla, decorrere dalla data odierna, con validita' corrispondente a quella dell'Accordo di coproduzione cinematografica firmato a Venezia il 2 settembre 1953 e modificato dal primo Protocollo aggiuntivo all'Accordo medesimo, firmato a Roma il 9 dicembre 1954, e cioe' fino al 31 dicembre 1956. La prego di gradire, signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione. DEL BALZO A Sua Eccellenza Signor Alberto MARTIN ARTAJO Ministro degli Affari Esteri - MADRID Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO Parte di provvedimento in formato grafico

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