DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 884
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757, 22 novembre 1953, n. 974, 18 giugno 1954, n. 526, 24 agosto 1954, n. 1088 e 26 ottobre 1955, n. 1195, che determinano la misura degli aggi a favore dei rivenditori di generi di monopolio;
Ritenuta la necessita' di variare la misura degli aggi per i tabacchi lavorati nazionali posti in vendita dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
L'aggio spettante ai rivenditori dei generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e' determinato nella misura del sei per cento del prezzo di tariffa.
Art. 2
Il supplemento di aggio spettante ai rivenditori dei generi di monopolio per la vendita dei tipi di tabacchi lavorati nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757, 22 novembre 1953, n. 974, 18 giugno 1954, n. 526, 24 agosto 1951, n. 1083 e 26 ottobre 1955, n. 1195, e' determinato nella misura dell'uno per cento del prezzo di tariffa.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica.
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 39. - RELLEVA
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