LEGGE 31 luglio 1956, n. 898
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, il termine fissato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 175, è prorogato, con decorrenza 1 gennaio 1956 e fino al 30 giugno 1957.
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