LEGGE 31 luglio 1956, n. 917

Type Legge
Publication 1956-07-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fino a quando non sarà provveduto al riassetto organico dei servizi tecnici, nel quadro del nuovo ordinamento dell'esercito, il reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione è effettuato, in deroga all'art. 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, con le norme contenute negli articoli che seguono.

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