LEGGE 31 luglio 1956, n. 917
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fino a quando non sarà provveduto al riassetto organico dei servizi tecnici, nel quadro del nuovo ordinamento dell'esercito, il reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione è effettuato, in deroga all'art. 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, con le norme contenute negli articoli che seguono.
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