LEGGE 19 luglio 1956, n. 933

Type Legge
Publication 1956-07-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, con annesso scambio di Note, conclusa a Porto Principe il 14 giugno 1954.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 11 della Convenzione stessa.

GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - CORTESE - MATTARELLA CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Convenzione-art. I

Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia ed Haiti Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica di Haiti, animati dal desiderio di facilitare e di incrementare le relazioni commerciali fra i due Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione di Commercio e di Navigazione e, a tal fine, hanno nominato quali loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Sua Eccellenza il Dottor Giorgio SPALAZZI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia in Haiti; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI: Sua Eccellenza il Signor Pierre L. LIAUTAUD, Segretario di Stato degli Affari Esteri; Sua Eccellenza il Signor Daniel HEURTELOU, Segretario di Stato del Commercio; i quali, notificatisi i rispettivi Pieni poteri riconosciuti in debita forma, hanno convenuto quanto segue. Articolo I Le alte Parti Contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento della Nazione piu' favorita per tutto cio' che concerne: i diritti di dogana ed ogni onere accessorio, le modalita' di percezione dei diritti e tasse sia sulla importazione che sull'esportazione, il deposito di merci in custodia nei magazzini delle dogane, il sistema di verifica o di analisi, la classificazione doganale delle merci, l'interpretazione delle tariffe e dei regolamenti, le formalita' e gli oneri cui le operazioni doganali possano essere sottoposte.

Convenzione-art. II

Articolo II In conseguenza, i prodotti naturali, fabbricati o manufatturati nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, che saranno importati nel territorio dell'altra Parte, non potranno sottostare in nessun caso - per quanto concerne il regime doganale - a diritti, tasse o imposizioni diversi o piu' elevati ne' a regole o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti, o nel futuro saranno assoggettati, i prodotti similari di uguale natura originari di qualsiasi terzo paese.

Convenzione-art. III

Articolo III I prodotti naturali, fabbricati o manufatturati, esportati da una delle Alte Parti Contraenti con destinazione al territorio dell'altra Parte, non saranno soggetti in alcun caso - per quanto concerne il regime doganale - a diritti, tasse o imposizioni diversi o piu' elevati, ne' a regole o formalita' diverse da quelle alle quali sono attualmente soggetti, o nel futuro saranno assoggettati, i prodotti similari di uguale natura destinati al territorio di qualsiasi terzo Paese.

Convenzione-art. IV

Articolo IV Tutti i vantaggi, concessioni o esenzioni attualmente accordati o che verranno accordati nel futuro da una delle Alte Parti Contraenti, per quanto concerne il menzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manufatturati originari di un qualsiasi terzo Paese, saranno applicati automaticamente, immediatamente e gratuitamente ai prodotti similari di uguale natura originari dell'altra Parte.

Convenzione-art. V

Articolo V Si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole precedenti: a) i vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna, delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Paesi limitrofi allo scopo di facilitare o sviluppare il traffico di frontiera; b) i vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna, delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare quale membro di una Unione Doganale o di una zona di intercambio commerciale libero gia' stabilita o che si stabilisca da una delle Parti, comprendendosi in detta eccezione gli accordi provvisori necessari per la istituzione di Unioni Doganali o di zone di intercambio commerciale libero; c) i vantaggi, concessioni o esenzioni che la Repubblica italiana attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Stati circoscritti dal suo territorio metropolitano, e cioe' allo Stato della Citta' del Vaticano ed alla Repubblica di San Marino; d) i vantaggi, concessioni o esenzioni gia' accordati o che potranno essere accordati dalla Repubblica italiana a quei territori che hanno uno speciale statuto internazionale come pure ai territori che sono stati o che potranno essere conferiti all'Italia in amministrazione fiduciaria; e) i vantaggi, concessioni o esenzioni gia' accordati o che potranno essere accordati dalla Repubblica italiana alle merci importate in Italia e sotto l'attuale regime speciale di origine e provenienza dal Regno Unito di Libia; f) i privilegi e vantaggi che ciascuna delle Alte Parti Contraenti accorda o accordera' in vista della sua partecipazione ad una Comunita' istituita fra piu' Paesi ed intesa ad organizzare in regime comune uno o piu' settori della produzione, del commercio o dei relativi servizi ovvero a stabilire misure per la loro sicurezza.

Convenzione-art. VI

Articolo VI Nulla di quanto stipulato nella presente Convenzione sara' interpretato come impedimento a che ciascuna delle Alte Parti Contraenti adotti o mantenga misure relative: a) alla sicurezza pubblica; b) ai traffico di armi, munizioni e materiale di guerra; c) alla protezione della salute pubblica ed alla protezione di animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi; d) alla difesa del patrimonio nazionale, artistico, storico od archeologico; e) alle misure fiscali o di polizia intese ad estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ai prodotti similari nazionali. Inoltre l'Italia si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi disposizione intesa ad impedire la uscita di oro e di argento, sempreche' tale diritto non sia esercitato unicamente nei confronti della Repubblica di Haiti.

Convenzione-art. VII

Articolo VII Le Autorita' competenti di ciascuna delle Alte Parti Contraenti potranno esigere che le merci importate dall'altra Parte siano accompagnate da certificato di origine o fattura commerciale o consolare o da ambedue questi documenti, vistati dalle Autorita' Consolari competenti del Paese importatore.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII I pagamenti fra i due Paesi, per quanto concerne le operazioni commerciali, saranno effettuati in dollari statunitensi, salvo speciali intese fra importatori ed esportatori - debitamente approvate dai rispettivi Governi - circa qualsiasi altra valuta liberamente trasferibile e negoziabile ovvero circa qualsiasi altra forma particolare di pagamenti tendente a facilitare gli scambi di merci e di servizi fra i due Paesi.

Convenzione-art. XI

Articolo IX Nulla di quanto stipulato nella presente Convenzione sara' interpretato come impedimento a che ciascuna delle Alte Parti Contraenti applichi al commercio con l'altra Parte i regimi generali di importazione o di esportazione che si applicano alla Nazione piu' favorita.

Convenzione-art. X

Articolo X Le navi dell'una delle Alte Parti Contraenti potranno liberamente fare scalo, coi loro carichi, in tutti i porti dell'altra Parte Contraente che sono o potranno essere aperti al commercio internazionale. Esse vi godranno di tutti i privilegi, liberta', facilitazioni e immunita' accordati alle navi della Nazione piu' favorita, per quanto concerne i diritti, le tasse ed imposte di qualsiasi genere percepiti a nome ed a favore dello Stato, dei Comuni o di altri Enti, ed ai quali possano essere sottoposte le navi, gli equipaggi ed i carichi in occasione di operazioni di carico, di scarico e rifornimento di combustibili, acqua e provviste. Resta comunque inteso che nessuna delle due Parti Contraenti potra' invocare il beneficio di tale clausola per ottenere vantaggi piu' ampi di quelli che essa stessa accorda in materia all'altra Parte.

Convenzione-art. XI

Articolo XI La presente Convenzione sara' ratificata, e le ratifiche verranno scambiate a Port-au-Prince non appena possibile. Essa entrera' in vigore per un periodo di tre anni consecutivi che cominceranno a decorrere un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. In mancanza di un preavviso di denunzia dato da una delle due Parti sei mesi prima dello spirare di questi tre anni, la presente Convenzione restera' valida per una durata illimitata, in virtu' di tacito rinnovo, salvo che ad essa venga posto fine mediante un preavviso di sei mesi che potra' essere dato in qualsiasi momento dall'una o dall'altra delle due Parti.

Convenzione-art. XII

Articolo XII La presente Convenzione sostituisce la Convenzione Commerciale fra l'Italia e Haiti firmata a Port-au-Prince il 3 gennaio 1927 - rimessa in applicazione con scambio di Lettere il 31 dicembre 1949 - la quale restera' in vigore fino al giorno dell'entrata in esecuzione della presente. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato due esemplari della presente Convenzione in ciascuna delle lingue italiana e francese - i due testi facenti ugualmente fede - e vi hanno apposto i propri sigilli. Fatto a Porto Principe, il 14 giugno millenoventocinquantaquattro. Per il Governo della Repubblica d'Italia GIORGIO SPALAZZI Per il Governo della Repubblica di Haiti PIERRE L. LIAUTAUD Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Convention

Convention de commerce et de navigation entre Haiti et l'Italie Parte di provvedimento in formato grafico

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