DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 945
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 7 novembre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di impianti industriali meccanici in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
GRONCHI ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
Convenzione istituzione professore impianti industriali meccanici facolta' ingegneria-art. 1
N. 99 di Repertorio Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per gli "impianti industriali meccanici" presso la Facolta' di ingegneria della Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentocinquantacinque a questo di sette del mese di novembre nella sede dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. avv. Carlo Cereti, fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita' alla stipulazione del presente atto con delibera in data 4 luglio 1955; dott. Antonio Ernesto Rossi, fu Enrico, da Sarzana - cavaliere del lavoro, nella sua qualita' di presidente della Societa' finanziaria siderurgica Finsider - con sede in Roma, via Castro Pretorio, 122, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione della Societa' stessa con deliberazione in data 31 ottobre 1955; Premesso che la disciplina degli "impianti industriali meccanici" e' inclusa, secondo gli statuti delle Facolta' d'ingegneria, fra gli insegnamenti fondamentali per la laurea la ingegneria industriale sottosezione meccanica ed e' pure compresa nell'elenco delle materie complementari comuni a tutte le sezioni di laurea in ingegneria; constatata la crescente importanza assunta da tale ramo della scienza applicata nel quadro della produttivita' nazionale e la necessita' di renderne la programmazione sempre meglio aderente alle esigenze del progresso tecnico, specie per cio' che riguarda una piu' ampia e profonda trattazione nel campo degli impianti siderurgici che proprio in Genova e adiacenze hanno le loro maggiori realizzazioni industriali; rilevato, non senza disappunto che, a causa della esiguita' del numero di cattedre di ruolo a disposizione della Facolta', l'insegnamento di impianti industriali meccanici e' stato finora - salvo una sola eccezione - affidato "per incarico" ed escluso da ogni possibilita' di elevazione a cattedra di ruolo come lo meriterebbe l'importanza della materia ai fini di una piu' completa, profonda e specializzata preparazione dei giovani ingegneri; preso atto che il predetto dott. Ernesto Rossi sopra nominato, nella sua qualita' di rappresentante della Societa' Finsider, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di "impianti industriali meccanici" presso la Facolta' di ingegneria della Universita' degli studi di Genova, e cio' per onorare la memoria dell'ing. Oscar Sinigaglia al quale desidera venga intitolato il laboratorio che verra' costituito in seguito all'istituzione della cattedra suddetta, imprimendo alla disciplina stessa un indirizzo piu' aderente al progresso dell'industria siderurgica; considerato che il Consiglio della Facolta' di ingegneria ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Genova hanno esaminato e approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo; Tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' di Genova e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di ingegneria con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento degli "Impianti industriali meccanici". Il programma di questo corso verra' sviluppato con particolare riguardo alla tecnica ed alla tecnologia degli impianti siderurgici dedicando a questi una congrua parte del corso di lezioni ed un intero corso di esercitazioni, secondo quanto sara' stabilito da apposito regolamento stipulato in accordo fra le parti.
Convenzione istituzione professore impianti industriali meccanici facolta' ingegneria-art. 2
Art. 2. La Societa' finanziaria siderurgica Finsider - Roma, si obbliga a versare in due rate semestrali uguali ed anticipate, all'Universita' di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di impianti industriali meccanici, di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 2.200.000 (due milioni e duecentomila) pari all'importo della spesa prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Convenzione istituzione professore impianti industriali meccanici facolta' ingegneria-art. 3
Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, caro-vita e indennita' varie) del professore titolare della cattedra di impianti industriali meccanici, di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Societa' Finsider si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Convenzione istituzione professore impianti industriali meccanici facolta' ingegneria-art. 4
Art. 4. La presente convenzione s'intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze, di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di impianti industriali meccanici si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente il servizio.
Convenzione istituzione professore impianti industriali meccanici facolta' ingegneria-art. 5
Art. 5. La Societa' Finsider indicata nell'art. 2 si obbliga, inoltre, a versare all'Universita' di Genova, anche per il periodo successivo ai primi dieci anni nel caso di rinnovo della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 200.000 (duecentomila) annue per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di impianti industriali meccanici nel caso in cui abbia a cessare dal servizio entro i primi dieci anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo. La Societa' Finsider si obbliga, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Convenzione istituzione professore impianti industriali meccanici facolta' ingegneria-art. 6
Art. 6. L'Universita' di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di impianti industriali meccanici, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a); c) versare allo Stato, annualmente, la somma di L. 200.000 (duecentomila) che le verra' corrisposto dalla Societa' Finsider con sede in Roma, via Castro Pretorio, 122, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione, con esonero dell'Universita' stessa da ogni altro obbligo o responsabilita'. Le somme di cui ai punti a) e c) dovranno affluire al capitolo 19 (art. 13, recuperi diversi) dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955-56 e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.
Convenzione istituzione professore impianti industriali meccanici facolta' ingegneria-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per dieci anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' di Genova del professore titolare della cattedra di impianti industriali meccanici e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione professore impianti industriali meccanici facolta' ingegneria-art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova, sara' registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in due fogli e due righe da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopo di che viene cosi' firmato: F.to: dott. Antonio Ernesto ROSSI presidente della Societa' finanziaria "Finsider" Il rettore: f.to prof. Carlo CERETI Il direttore amministrativo: f.to dott. Mario ALBURNO Registrata al n. 010770, vol. 752, atti pubblici, Genova, 10 novembre 1955.
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