LEGGE 20 luglio 1956, n. 966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo tendente a limitare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonche' la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio; firmato a New York il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo suddetto dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 21 del Protocollo stesso.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - MEDICI - ANDREOTTI - MORO - COLOMBO - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Acte final
Acte final de la Conference des Nations Unies sur l'opium Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.