DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1956, n. 968
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 22 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale; Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi sulla rappresentanza, e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio, per il tesoro e per le finanze; Decreta: L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa delle Stazioni sperimentali per l'industria in tutti i giudizi attivi e passivi avanti all'Autorita' giudiziaria, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative speciali.
GRONCHI SEGNI - MORO - CORTESE - MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 91. - CARLOMAGNO
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