DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1956, n. 977

Type DPR
Publication 1956-07-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1943, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1

Le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto per l'esercizio della vigilanza sugli Enti locali e che non sono di competenza dello Stato, sono esercitate in Sicilia dalle Commissioni provinciali di controllo, istituite con la legge regionale di riforma amministrativa. Alle stesse Commissioni sono devolute le funzioni di competenza della Regione nei confronti degli Enti locali, che le leggi vigenti attribuiscono al Consiglio di prefettura in sede consultiva ed alla G. P. A. in sede amministrativa.

Art. 2

Sino a quando non sia modificata l'attuale delimitazione territoriale degli Uffici amministrativi statali in Sicilia, la competenza territoriale delle Prefetture, delle Giunte provinciali amministrative e dei Consigli di prefettura coincide con quella delle circoscrizioni delle soppresse Province. Se i Comuni costituiti in libero consorzio ricadono nell'ambito territoriale di piu' Prefetture, il loro territorio rientra, anche ai fini della determinazione della competenza della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura, nella circoscrizione della Prefettura ove risiede la maggioranza della popolazione del Consorzio stesso, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3

Alla nomina dei membri elettivi della G. P. A. di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, provvede il Consiglio del libero consorzio. L'elezione ha luogo in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. Si intendono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.

Art. 4

Nel caso in cui piu' liberi consorzi siano compresi, anche ai sensi dell'art. 3, nella circoscrizione di una unica Prefettura, alla elezione dei componenti previsti dal precedente articolo provvedono i Consigli dei liberi consorzi interessati, in seduta comune. L'assessore regionale per gli Enti locali indice la riunione indicando la data ed il luogo della medesima. L'adunanza e' presieduta dal presidente presente piu' anziano di eta'. Per la validita' dell'adunanza e' necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica di tutti i liberi consorzi interessati. Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente articolo. La deliberazione relativa alla elezione e' adottata con l'assistenza del segretario del libero consorzio nella cui sede ha luogo l'adunanza, ed e' pubblicata agli albi dei liberi consorzi interessati durante il primo giorno festivo successivo alla data dell'atto. Il processo verbale della deliberazione e gli atti relativi debbono essere trasmessi entro tre giorni all'Assessore regionale degli Enti locali, il quale, in caso di illegittimita', delle nomine, ne pronuncia l'annullamento entro quindici giorni dal ricevimento degli Atti.

Art. 5

La stessa procedura prevista dagli articoli precedenti si applica in ogni altro caso in cui le norme tuttora in vigore demandino al Consiglio provinciale la designazione o la nomina di componenti di Commissioni o Collegi in genere, ovvero prevedano che organi dell'Amministrazione provinciale siano membri di diritto di enti o istituzioni.

Art. 6

Le autorita' dello Stato e della Regione, nell'interesse unitario della funzionalita' delle Amministrazioni locali, coordinano i rispettivi controlli, dandosi reciprocamente notizie dello ispezioni che dispongono. Le risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi debbono essere tempestivamente comunicate alle autorita' del Governo ed a quelle della Regione.

Art. 7

Le Prefetture e le Commissioni provinciali di controllo si comunicano, a vicenda, le notizie e gli elementi necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 8

Le attribuzioni che in base alle leggi tuttora in vigore, spettano, in materia di bilancio e di applicazione di tributi, alla Commissione centrale per la finanza locale e alla G. P. A., vengono esercitate nella Regione siciliana, nei modi previsti dalle leggi stesse, rispettivamente da una Commissione regionale nominata dal Presidente della Regione, e dalle Commissioni provinciali di controllo. La Commissione regionale per la finanza locale e' presieduta dall'Assessore regionale degli Enti locali o da un suo delegato, ed e' composta: dai presidente di una Provincia regionale e da un sindaco, designati dall'Assessore regionale degli Enti locali; da un componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, designato dal presidente del medesimo; da un componente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, designato dal presidente della Sezione medesima; da un funzionario dell'Interno avente grado non inferiore a vice prefetto, designato dall'Amministrazione civile dell'Interno; da un intendente di finanza o funzionario di grado equiparato, designato dal Ministero delle finanze; dal ragioniere generale della Regione; dal direttore regionale per l'Amministrazione degli Enti locali; dal dirigente della Divisione ragioneria presso la Amministrazione regionale degli Enti locali; da un funzionario designato dall'Assessore regionale delle finanze. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°, appartenente alla Amministrazione regionale degli Enti locali. La Commissione regionale per la finanza locale dura in carica quattro anni. Per la validita' delle adunanze della Commissione e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. La Commissione delibera in seduta segreta a maggioranza assoluta dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Disposizioni transitorie e finali

Art. 9

Sino a quando occorra provvedere alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di mutui a pareggio dei bilanci degli Enti locali dell'Isola, si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Art. 10

Sino a quando non entreranno in funzione i Consigli dei liberi consorzi, i componenti elettivi della G. P. A. sono nominati dal Consiglio dell'amministrazione straordinaria prevista dall'art. 266 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6 e, qualora questa non sia ancora costituita, sono nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore degli Enti locali. La stessa, procedura si applica in ogni altro caso in cui le norme vigenti demandino al Consiglio provinciale la designazione o la nomina di componenti di commissioni o Collegi in genere.

Art. 11

Gli atti e i documenti occorrenti per l'esercizio del controllo di legittimita' e di merito sulle deliberazioni degli Enti locali sono trasmessi, con elenchi descrittivi, dalle Prefetture alle Commissioni provinciali di controllo.

Art. 12

L'Amministrazione dell'interno ha facolta' di consentire il passaggio alla, Regione siciliana di propri funzionari ed impiegati optanti per l'inquadramento nei ruoli regionali.

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte del conti, addi' 30 agosto 1956

Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 92. - CARLOMAGNO

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