LEGGE 31 luglio 1956, n. 1005

Type Legge
Publication 1956-07-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la sistemazione straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50 per cento annuo della spesa riconosciuta necessaria, prevista dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per i soli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, è prorogata per cinque anni, limitatamente al completamento delle opere stradali per le quali era stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso soltanto parzialmente. Conseguentemente è prorogata per lo stesso periodo di tempo la disposizione dell'art. 4 della stessa legge, nei riguardi delle opere di cui sopra. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - ROMITA - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO

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