DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1956, n. 1019

Type DPR
Publication 1956-04-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Salvo l'osservanza delle disposizioni fiscali, la distillazione di acqueviti di diversa denominazione puo' essere effettuata nello stesso stabilimento, purche' avvenga, in locali separati o, se negli stessi locali, in tempi diversi. Salvo l'osservanza delle disposizioni fiscali, la conservazione di acqueviti di diversa denominazione puo' essere fatta nello stesso locale, purche' in recipienti separati, sui quali deve apporsi, a caratteri visibili ed indelebili, il nome dell'acquavite contenuta. Nella preparazione di una stessa acquavite, gli scarti di testa e di coda, ottenuti nella distillazione di una prima porzione di materie prime, possono essere immessi nella porzione successiva e con essa distillati. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297)). E' vietato il trasferimento di scarti ad altro opificio per la ridistillazione intesa a produzione di acquavite.

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297))

Art. 9

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297)). Alle acqueviti importate e' applicato il contrassegno di Stato relativo alle acqueviti nazionali di corrispondente denominazione. Resta salva, in ogni caso, la facolta' delle Amministrazioni, a cui e' demandata la vigilanza per l'applicazione della legge, di eseguire tutti i controlli e gli accertamenti necessari a garantire che le acqueviti di importazione soddisfino alle prescrizioni della legge stessa e del presente regolamento.

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297))

Art. 13

Ogni acquavite per cui e' prescritto un contrassegno di Stato viene assunta separatamente in carico dal produttore o dall'importatore in registri sottoposti alla vigilanza finanziaria, all'atto della produzione o della importazione. Deve essere parimenti presa in carico nei registri tenuti da un imbottigliatore, l'acquavite proveniente da un produttore o da un importatore che gia' l'aveva in carico. A tal fine, per le acqueviti prese in carico nel registro dei produttori o degli importatori, deve essere fatta menzione del loro diritto alla prescritta denominazione nei documenti fiscali di circolazione. Le Amministrazioni, a cui, ai sensi dell'art. 18 della legge, e' demandata la vigilanza, possono disporre gli opportuni controlli anche al momento dell'imbottigliamento e successivamente allo stesso, per accertare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche analitiche per esso prescritte.

Art. 14

Ai fini dell'apposizione sulle etichette delle indicazioni di cui all'art. 17 della legge e' considerato: a) produttore colui che direttamente o per mezzo di altri compie l'ultima operazione di lavorazione a cui e' sottoposta l'acquavite prima dell'imbottigliamento; b) stabilimento di produzione quello in cui viene eseguita la predetta ultima lavorazione dell'acquavite; c) imbottigliatore colui che, direttamente o per mezzo di altri, compie l'imbottigliamento dell'acquavite; d) stabilimento imbottigliatore quello in cui viene effettuato l'imbottigliamento dell'acquavite. Le suddette indicazioni debbono, a seconda dei casi, essere formulate nel modo seguente: Prodotto e imbottigliato da ........ (nome e sede della ditta) nello stesso stabilimento di ........ (Comune e Provincia se in Italia; localita' e Stato se all'estero). Prodotto da ........ (nome e sede della ditta) nello stabilimento di ...... (Comune e Provincia se in Italia; localita' e Stato se all'estero) ed imbottigliato da ....... (nome e sede della ditta) nello stabilimento di ...... (Comune Provincia se in Italia; localita' e Stato se all'estero). Qualora si tratti di lavorazione per conto di terzi, deve indicarsi anche il nome o la ragione sociale dell'impresa, nel cui stabilimento avviene la produzione o l'imbottigliamento dell'acquavite.

GRONCHI SEGNI - CORTESE - MARTINO - ANDREOTTI - COLOMBO - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 settembre 1956

Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 117. - CARLOMAGNO

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