DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1956, n. 1070
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12, e successive modificazioni;
Visti i decreti del Ministro per i trasporti 30 gennaio 1952, n. 2762, e 27 febbraio 1952, n. 3444;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti - di concerto con il Ministro per il tesoro - 14 marzo 1956, n. 3473;
Sentito il Comitato interministeriale, dei prezzi:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le varianti di cui all'allegato al presente decreto.
Art. 2
Le Tariffe speciali provvisorie numeri 501, 502, 503 e 504, di cui al decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444, e successive modificazioni, sono abrogate.
Art. 3
Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il 20 settembre 1956, eccetto che per le modificazioni relative alle merci ascritte alle classi di prezzi dalla n. 601 in poi, la cui entrata in vigore e' fissata al 1 ottobre 1956.
GRONCHI SEGNI - ANGELINI - ZOLI - MEDICI - COLOMBO - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 184. - CARLOMAGNO
Allegato
Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le seguenti varianti: PARTE II - TARIFFE - Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe - Tariffe - Prezzi delle classi CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE 1) Art. 67 - CALCOLO DEI PREZZI DI TRASPORTO. - La nota (1) alla lettera b) del paragrafo 1 - Distanze - e' sostituita dalla seguente: (1) Per i trasporti tassati con le classi di prezzo o tariffe diverse dalla n. 601 in poi, le attuali norme circa il computo delle distanze agli effetti della tassazione restano in vigore fino al 30 novembre 1956. - La tassa minima di lire 170 prevista dal paragrafo 2 - Tasse minime - e' elevata a lire 200. - L'ultimo comma della lettera b) del paragrafo 3 - Arrotondamento dei prezzi - e' sostituito dal seguente: La somma complessiva del prezzo di trasporto cosi' calcolato, compresi gli eventuali diritti accessori, nonche' ogni altra tassa, somma o diritto in relazione col trasporto, si arrotonda alle 10 lire superiori per gli importi inferiori alle 2500 lire, alle 50 lire superiori per gli importi da 2501 a 5000 lire e alle 100 lire superiori per gli importi eccedenti le 5000 lire. - Il testo del paragrafo 6 - Norme particolari per i trasporti in servizio cumulativo - e' sostituito dal seguente: "L'amministrazione puo' stabilire norme particolari, in deroga ai precedenti paragrafi e alle singole tariffe, per il Calcolo del prezzo relativo ai trasporti in servizio cumulativo italiano e internazionale, anche riguardo alla parificazione dei prezzi afferenti a vie extra-italiane tenuto conto dei quantitativi di traffico". 2) Art. 68 - DIRITTO DI TRANSITO. - Art. 76 - RISPEDIZIONI. I diritti previsti nei due articoli sono modificati come segue - per tonnellata di peso tassabile o per capo di bestiame ascritto alle Serie A e B della Tariffa speciale n. 104: da lire 33 a lire 40; - per capo di bestiame ascritto alle Serie C e D della Tariffa speciale n. 104: da lire 3,30 a lire 4. 3) Art. 73 - TASSAZIONE DELLE COSE TRASPORTATE IN CARRI SPECIALI. - Il testo dell'articolo e' sostituito dal seguente: Le cose che, a domanda del mittente, sono trasportate in carri isotermici, refrigeranti, equipaggi, scuderia e a tramoggia si tassano con i prezzi competenti alle spedizioni a carro, maggiorati di una soprattassa pari al 10% dei prezzi stessi. Per i trasporti in carri isotermici e refrigeranti e' dovuta una soprattassa minima di L. 10.000 (). L'amministrazione non assume alcun impegno di fornire carri di tipo speciale, ma procura di metterli a disposizione degli speditori nei limiti della disponibilita'. () Nel caso di utilizzazione di carri coperti ordinari muniti di una speciale attrezzatura di refrigerazione, l'amministrazione puo' percepire una soprattassa fino al 10% delle competenti tasse di trasporto a carro e senza applicazione di alcun minimo. - Sono abrogati: a) il decreto del Ministro per i trasporti n. 1506 del 28 settembre 1955; b) il decreto del Ministro per i trasporti - di concerto col Ministro per il tesoro - n. 2586 del 23 dicembre 1955. CAPO VII - Art. 77 - TARIFFE DEI BAGAGLI. Il paragrafo 2 - Trasporti speciali - e' sostituito dal seguente: par. 2 - Bagagliai. - Quando sia richiesto un bagagliaio in uso esclusivo e' dovuto l'importo: - corrispondente al prezzo a tariffa competente al bagaglio trasportato, se il bagagliaio viene inoltrato con treni ordinari. In tal caso il prezzo di trasporto non puo' essere inferiore a quello calcolato in base ai prezzi della serie la per tre tonnellate di bagaglio; - di L. 120 a chilometro, se il bagagliaio viene messo in composizione ad un treno speciale a richiesta degli utenti. Per l'eventuale percorso a vuoto del bagagliaio l'amministrazione ha facolta' di percepire la tassa chilometrica di L. 75. CAPO IX. - TARIFFE ORDINARIE - La nota (*) alle Serie E ed F del titolo III - PREZZI - della Tariffa n. 1 - Merci in genere in piccole partite - e' annullata. - Limitatamente al traffico interno italiano, ai fini della tassazione in base alla Tariffa n. 2 - Merci in genere a carro - di spedizioni del peso di 15 tonnellate, o paganti per tante, di cose per le quali la "Nomenclatura e classificazione delle cose. (Parte IV)" non prevede una classe vincolata al peso minimo di 15 tonnellate, lo scarto di classi di prezzi - previsto dall'art. 1 del decreto del Ministro per i trasporti 30 gennaio 1952, n. 2762 - e' modificato da 6 a 9 classi. CAPO X. - TARIFFE SPECIALI - I prezzi di cui alle Tariffe speciali: n. 101. - Pacchi ferroviari ordinari e spedizioni di peso fino a 50 kg. - e n. 102 - Pacchi ferroviari espressi - sono sostituiti dai seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Fanno eccezione a quanto sopra le modificazioni innanzi previste per determinate tariffe (Tariffa speciale n. 103, Tariffe eccezionali n. 201, n. 208 e n. 220), nonche': - alla Tariffa eccezionale n. 204 - Cereali, loro farine e paste da minestra: a) le classi 80, 82 (1) e 84 (2), previste per i "Cereali: grano o frumento, granoturco o formentone e riso, risone e risino", le quali sono da modificare, nell'ordine, nelle seguenti: 79, 81 (1) e 83 (2); b) la classe 70, prevista per i "Cereali: orzo, segala e altri", la quale e' da modificare nella classe 69; c) le classi 79, 82 (1) e 84 (2), previste per la "Farina di grano o frumento", le quali sono da modificare, nell'ordine, nelle seguenti: 78, 81 (1) e 83 (2); d) le classi 77 e 76, previste, rispettivamente, per la "Farina di granoturco o formentone" e per la "Farina di altri cereali", le quali sono da modificare, nell'ordine, nelle seguenti: 76 e 75; e) la classe 77, prevista per le i Paste da minestra comuni", la quale e' da modificare nella classe 75; - le classi 80 (1), 84 (2), vincolate al peso minimo di 10 tonnellate, e 82 (1) e 85 (2), vincolate al peso minimo di 15 tonnellate, di cui alla Tariffa eccezionale n. 219 - Legna da ardere - le quali sono da modificare, nell'ordine, nelle seguenti: 78 (1), 82 (2), 81 (1) e 84 (2); - le classi previste per le spedizioni a carro di "Paglia anche in torciglioni" e "Fieno, erba comune e analoghi foraggi" del Gruppo 11, le quali sono da modificare come segue: a) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate: da 59 a 55; b) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate: da 72 a 70; - la classe 73, prevista per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate di "Quarzo e sabbie quarzose: a) di produzione nazionale" del Gruppo 24, la quale e' da modificare nella classe 69; - la classe 65, prevista per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate di "Marmo ed altri materiali di cava ad esso assimilati od assimilabili: c) in polvere, in granelli o in pezzetti poliedrici" e di "Pietre non nominate: d) in polvere, in granelli o in pezzetti poliedrici" del Gruppo 25, la quale e' da modificare nella classe 63; - la classe 70, prevista per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate di "Marmo ed altri materiali di cava ad esso assimilati od assimilabili: d) in rottami, scaglie, frantumi, anche misti con polvere" del Gruppo 25, la quale e' da modificare nella classe 69; - la classe 73, prevista per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate di "Pozzolana", di "Pietre non nominate: e) in rottami, scaglie, frantumi, anche misti con polvere" e di "Sabbie da costruzione, pietrisco, ghiaia e ciottoli comuni: a) allo stato naturale del Gruppo 25, la quale e' da modificare nella classe 69; - le classi previste per le spedizioni a carro di "Legna da ardere: b) altra" del Gruppo 26, le quali sono da modificare come segue: a) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate: da 57, 61 (2), 63 (3), nell'ordine, in 53, 57 (2), 59 (3); b) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate: da 74, 75 (2), 76 (3), nell'ordine, in 72, 73 (2), 74 (3); c) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate: da 80, 81 (2), 83 (3), nell'ordine, in 79, 80 (2), 82 (3); - le classi previste per le spedizioni a carro di "Carbone vegetale o di legna, anche in polvere grossolana, e agglomerati di carbone vegetale in ovuli, formelle o mattonelle per combustibile" del Gruppo 26, le quali sono da modificare come segue: a) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate: da 58 in 54; b) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate: da 70 e 75 (4), nell'ordine, in 68 e 73 (4); c) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate da 78 in 77. B) Nella Nomenclatura e classificazione delle cose (Parte IV), le classi di prezzo previste per le spedizioni a carro delle seguenti merci sono modificate come appresso: 1) GRUPPO 24. - Minerali metalliferi e non metalliferi Altri minerali di ferro e Minerali di manganese da 610 - 615 - 615, rispettivamente in 609 - 614 - 614 La classe 616 prevista alla nota (o) e' sostituita dalla 615. 2) GRUPPO 26. - Combustibili solidi naturali e artificiali - Carbone fossile, anche in polvere, e - agglomerato in ovuli, formelle o mattonelle da 607 - 612 - 612, rispettivamente in 606 - 611 - 611 - Lignite, anche in cascami e polveri: a) agglomerata in ovuli, formelle o mattonelle; b) destinata alla fabbricazione di mattonelle o del semicoke; c) altra da 611 - 616- 616, rispettivamente in 610 - 615 - 615; - Coke, anche in polvere, e suoi agglomerati in ovuli, formelle o mattonelle: a) di carbon fossile e di lignite da 605 - 610 - 611, rispettivamente in 604 - 609 - 610. Le classi 613 e 617 previste rispettivamente alle note (o) e (o) sono sostituite, nell'ordine, dalle seguenti; 612 e 616. 3) GRUPPO 29. - Ghisa - Ferro - Acciaio - Ferro-leghe. - Le classi di prezzo per spedizioni vincolate al peso minimo di 20 tonnellate per le seguenti merci del Gruppo 29 - Ghisa - Ferro - Acciaio - Ferro-leghe - sono fissate come segue: Rottami: a) destinati alla rifusione e indirizzati a tale scopo direttamente a stabilimenti siderurgici . . . . . . . . . . . . . 663 b) altri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 Acciaio, ferro e ghisa, grezzi. . . . . . . . . . . . . . . . 706 Semilavorati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 Prodotti finiti: a) rotaie usate (intere, rotte o tagliate) destinate ad usi diversi dalla rifusione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 b) altri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 Ferro-leghe: a) ferro-manganese carburato in pani o pezzi. 706 b) altre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Getti e pezzi: a) semplicemente sgrossati alle macchine utensili e finiti con superficie grezza o semplicemente sbavata, sabbiata, spazzolata, scrostata, pulita al tamburo e decapata. . . . . . . . . . . . . . 75 b) finiti, con superficie lavorata alle macchine utensili (lisciata, molata, rettificata, smerigliata, raschiettata) oppure sottoposti a lavorazioni di abbellimento (lucidati, puliti; martellati, damascati, ecc.) o trattati superficialmente mediante cementazione, nitrurazione e cementazione metallica e procedimenti analoghi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 Tubi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 - Restano fermi i coefficienti di 1,60, 1,20, e 1,05 applicabili alle spedizioni vincolate rispettivamente al peso minimo di 5, 10 e 15 tonnellate. - Nell'intestazione della colonna 4 del Gruppo 29 le parola "della classe" sono sostituite con le parole "del prezzo unitario di trasporto", con l'aggiunta del richiamo (1) e della seguente nota: (1) L'applicazione del coefficiente di maggiorazione si pratica sul prezzo di trasporto per tonnellata e cioe' sulla somma della tassa di percorso corrispondente, alla classe vincolata al peso minimo di 20 tonnellate e della tassa terminale di cui al progressivo 8-bis dell'Allegato n. 1. Il Ministro per i trasporti ANGELINI
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