DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1956, n. 1094
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 7 novembre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di zootecnica speciale in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano, nella tabella D annessa, al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia, rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
GRONCHI ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 182. - CARLOMAGNO
Allegato
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Repertorio n. 126 Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo riservato all'insegnamento della zootecnica speciale. L'anno millenovecentocinquantacinque e questo giorno 7 del mese di novembre, nella sede del Rettorato della Universita' degli studi di Milano, innanzi a me dott. Carlo Baccarini fu pasquale, direttore amministrativo della Universita' medesima e funzionario delegato agli atti e contratti stipulati nell'interesse della stessa Universita' con decreto rettoriale 1 agosto 1944, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario e alla presenza dei signori prof. Luigi Leinati, preside della Facolta' di veterinaria e dott. Roberto Buongiovanni, funzionario, testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti, da una parte, l'on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco fu Vincenzo, rettore magnifico della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in (lata 8 ottobre 1955 del Consiglio di amministrazione della stessa Universita' e dall'altra, il prof. dott. Carlo del Bo fu Giovanni, presidente dell'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani", per la fecondazione artificiale, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione dello Istituto stesso in data 6 ottobre 1955 resa esecutiva nella forma di legge che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A. Premesso che presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano l'insegnamento fondamentale di zootecnica speciale viene attualmente impartito per incarico; che l'importanza che ha ora assunto l'insegnamento di tale disciplina giustifica la necessita' di disporre di una piu' adeguata attrezzatura sia ai fini didattici sia ai fini della ricerca scientifica con particolare riferimento al potenziamento del patrimonio zootecnico della Lombardia; che l'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani - per la fecondazione artificiale nell'intento di facilitare i compiti della Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano in questo particolare settore dell'insegnamento e della ricerca, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di zootecnica speciale presso la Facolta' medesima; che il Consiglio della Facolta' di medicina veterinaria, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la predetta proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo; Tutto cio' premesso fra l'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" per la fecondazione artificiale, rappresentato come sopra e la universita' degli studi di Milano nella persona del suo rettore on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco. Si conviene e si stipula quanto segue: 1. - Presso la Facolta' di medicina veterinaria della Universita' degli studi di Milano sara' istituito un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvati con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento di zootecnica speciale. 2. - L'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" per la fecondazione artificiale, conforme la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo sopra richiamato, si obbliga per la durata della presente convenzione, in modo irrevocabile di corrispondere alla Universita' degli studi di Milano, per il finanziamento della cattedra sopra indicata la somma di L. 2.200.000 (duemilioduecentomila) annui a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla approvazione della presente convenzione. 3. - L'Universita' degli studi di Milano si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di zootecnica speciale, nonche' l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro. 4. - Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 2.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria alla Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 3 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra di zootecnica speciale, l'Istituto sperimentale italiano i Lazzaro Spallanzani i per la fecondazione artificiale, versera' annualmente alla Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa. 5. - L'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" per la fecondazione artificiale mette, inoltre, a disposizione della Universita' degli studi di Milano, a titolo gratuito, nell'edificio in cui ha la propria sede in Milano, le aule, i laboratori, le attrezzature scientifiche e tecniche e quanto altro occorre per l'insegnamento di zootecnica speciale della Facolta' di medicina veterinaria e sara' conseguentemente considerato quale Istituto aggregato alla Universita' degli studi di Milano, secondo il voto formulato dall'istituto stesso approvato dalla Facolta' di medicina veterinaria nella delibera del 1 luglio 1955. 6. - La predetta convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza 1 novembre successivo al perfezionamento della medesima e si riterra' automaticamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza. 7. - Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art. 4, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio. Verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, l'Istituto sperimentale italiano a Lazzaro Spalianzani" per la fecondazione artificiale, s'impegna a corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare del posto soppresso, anche nel caso che abbia a verificarsi una proroga della convenzione oltre il ventennio previsto. La presente convenzione avra' efficacia dopo l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e sara' notificata all'istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" per la fecondazione artificiale a cura del Rettorato della Universita' degli studi di Milano, mediante lettera spedita in raccomandazione postale. Questa convenzione stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Milano sara' registrata in esenzione di tasse e bolli, ai sensi dell'art. 55 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficialei' rogante. L'atto medesimo consta di facciate 7, righe 14 scritte a macchina da persona di mia fiducia. F.to Giuseppe Menotti de Francesco " dott. Carlo del Bo " Luigi Leinati, teste " Roberto Buongiovanni, teste " dott. Carlo Boccarini Registrato a Milano, atti pubblici, L'8 novembre 1955, n. 13247, mod. 1 vol. 101. Esatte lire: gratis. Il procuratore superiore reggente f.to dott. Celestino de Lisio
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