DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1956, n. 1095
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 3 agosto 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolare del posto stesso.
GRONCHI ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1956
Atti dei Governo, registro n. 100, foglio n. 181. - CARLOMAGNO
Allegato
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Repertorio n. 119 Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo riservato all'insegnamento dell'ispezione degli alimenti di origine animale. L'anno millenovecentocinquantacinque e questo giorno tre del mese di agosto, nella sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle province lombarde in Brescia, innanzi a me dott. Carlo Baccarini fu Pasquale, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano e funzionario delegato agli atti e contratti stipulati nell'interesse della stessa Universita' con decreto rettorale 1 agosto 1944, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario e alla presenza dei signori prof. Desiderio Nai, docente universitario; professore Bruno Ubertini, direttore Istituto zooprofilattico, testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti, da una parte, l'on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco fu Vincenzo, rettore magnifico della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 28 marzo 1955 del Consiglio di amministrazione della stessa Universita' e dall'altra, il comm. Lodovico Sbardolini fu Cassandro, presidente dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle province lombarde, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione del medesimo in data 30 ottobre 1954 che qui si allega sotto la lettera A. Premesso che nell'intento di onorare il prof. Pietro Stazzi, emerito della Universita' di Milano, maestro illustre delle scienze veterinarie e fondatore dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle province lombarde, si e' concordato, fra il Comitato per le onoranze presieduto dal prof. Desiderio Nai e l'Istituto zooprofilattico di istituire, presso la Facolta' di medicina veterinaria della Universita' di Milano, in cui il prof. Stazzi ha, per oltre quarant'anni svolta la sua opera di docente, una cattedra convenzionata, che ricordi il maestro eminente; che, a tale scopo, il Comitato per le onoranze al professore Pietro Stazzi nella persona del suo presidente prof. Desiderio Nai, ha versato al presidente dell'Istituto zooprofilattico l'intera somma raccolta fra amici ed estimatori dell'illustre maestro, pari all'importo di L. 3.174.683 (tremilionicentosettantaquattromilaseicentottantatre); che l'Istituto zooprofilattico ha deliberato di integrare la somma predetta sino alla concorrenza della cifra all'uopo necessaria; che, in occasione della istituzione della cattedra di cui in oggetto, l'Istituto zooprofilattico ha chiesto che i rapporti di feconda collaborazione esistenti di fatto da piu' di trenta anni fra l'Istituto e la Facolta' di medicina veterinaria, vengano resi piu' intimi merce un riconoscimento ufficiale; Tutto cio' premesso fra l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle province lombarde, rappresentato come sopra e la Universita' degli studi di Milano nella persona del suo rettore on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco; si conviene e si stipula quanto segue: 1. - Presso la Facolta' di medicina veterinaria della Universita' degli studi di Milano sara' istituito, in onore del prof. Pietro Stazzi, un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvati col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento dell'ispezione degli alimenti di origine animale. 2. - L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle province lombarde, conforme la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo sopra richiamato, si obbliga per la durata della presente convenzione, in modo irrevocabile, di corrispondere alla Universita' di Milano, per il finanziamento della cattedra sopra indicata, la somma di L. 2.000.000 (duemilioni) annui a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla approvazione della presente convenzione. 3. - L'Universita' di Milano si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale, nonche' l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro. 4. - Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 2.000.000, risultasse inferiore a quella necessaria alla Un Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 3 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra di igiene degli alimenti di origine animale, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle province lombarde, versera' annualmente alla Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa. 5. L'Istituto zooprofilattico delle province lombarde mette, inoltre a disposizione della Universita' degli studi di Milano, a titolo gratuito, nell'edificio in cui ha la propria sede in Milano le aule, i laboratori, le attrezzature scientifiche e tecniche e quanto altro occorre per l'insegnamento delle malattie infettive della predetta Facolta' di medicina veterinaria e sara' conseguentemente considerato quale Istituto aggregato alla Universita' degli studi di Milano, secondo il voto favorevole espresso dalla Facolta' di medicina veterinaria nella delibera 27 febbraio 1954. 6. - La predetta convenzione avra' la durata di dieci anni con decorrenza 1 novembre successivo al perfezionamento della medesima e si riterra' automaticamente prorogata di cinque in cinque anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza. 7. - Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art. 4, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio. Verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, l'istituto zooprofilattico sperimentale delle province lombarde si impegna: a corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare del posto soppresso. La presente convenzione avra' efficacia dopo l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e sara' notificata allo Istituto zooprofilattico sperimentale delle province lombarde a cura del Rettorato della Universita' degli studi di Milano, mediante lettera spedita in raccomandazione postale. Questa convenzione stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Milano sara' registrata in esenzione di tasse e bolli, ai sensi dell'art. 55 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante. L'atto medesimo consta di due fogli su 6 facciate e 10 righe della settima facciata, scritti a macchina da persona di mia fiducia. F.to Giuseppe Menotti de Francesco " Sbardolini Lodovico " prof. Ubertini Bruno, teste " Desiderio Nai, teste " dott. Carlo Baccarini Registrato a Milano, atti pubblici, il 4 agosto 1955, n. 4778, mod. 1, vol. 1093. Esatte lire gratis. Il procuratore superiore reggente f.to dott. Celestino de Lisio
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