DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1956, n. 1096
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi nulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 1, sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 26 marzo 1955 nonche' l'atto aggiuntivo in data 25 maggio 1956, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di patologia speciale e clinica medica presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Torino, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza o diventino insufficienti, per qualsiasi motivo; i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
GRONCHI ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 183. - CARLOMAGNO
Convenzione Universita' degli studi di Torino Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso- art. 1
N. 206 di repertorio. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione fra l'Universita' degli studi di Torino e l'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso L'anno millenovecentocinquantacinque, in questo giorno 26 del mese di marzo in Torino, nella sede della Universita' degli studi, via 5. Verdi n. 8, innanzi a me dott. Filippo Edoardo Strumia, segretario capo di la classe della Universita', e come tale delegato con decreto del rettore in data 10 gennaio 1946, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Universita' medesima, a norma dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario. Senza l'assistenza del testimoni, avendovi le parti, d'accordo con me, ufficiale rogante, rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Mario Allara fu Giacomo, nato e residente a Torino, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 11 marzo 1955 del Consiglio di amministrazione di detta Universita'; prof. Fausto Penati fu Carlo, nato e residente a Torino, presidente dell'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 21 febbraio 1955 del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto; Premesso che il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso e l'Universita' degli studi di Torino hanno concordemente riconosciuto l'esigenza di incrementare in campo naturalistico le ricerche sperimentali e il progresso scientifico, e hanno ritenuto di poter realizzare dette finalita' mediante l'istituzione di un posto di assistente, con funzioni di aiuto, presso la cattedra di patologia speciale e clinica medica della Facolta' di medicina veterinaria, con l'intesa che il titolare di detto posto sia incaricato di compiere e coordinare particolari studi presso il Parco nazionale del Gran Paradiso; che il Ministero della pubblica istruzione con sua nota 10 dicembre 1954, n. 15196, Div. V, pos. 13/c, ha espresso parere favorevole per la istituzione del suddetto posto di assistente di ruolo; Tutto cio' premesso i sopra citati signori, della cui personale identita' e piena capacita' giuridica, io, ufficiale rogante, sono certo, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina veterinaria della Universita' degli studi di Torino sara' istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario, in aggiunta a quelli assegnati a detta Facolta', da destinarsi alla cattedra di patologia speciale e clinica medica veterinaria. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del sopradetto posto di assistente sara' quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita'.
Convenzione Universita' degli studi di Torino Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso- art. 2
Art. 2. Il titolare del sopradetto posto sara' incaricato di attuare e coordinare speciali studi e ricerche scientifiche presso il Parco nazionale del Gran Paradiso.
Convenzione Universita' degli studi di Torino Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso- art. 3
Art. 3. L'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso si obbliga a corrispondere alla Universita' degli studi di Torino, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1954-55, la somma di annue L. 1.200.000 per il finanziamento del suddetto posto di assistente ordinario.
Convenzione Universita' degli studi di Torino Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso- art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Torino si obbliga, in esecuzione dell'istituzione del posto di cui all'art. 1: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato all'assistente ordinario assegnato alla cattedra di patologia speciale e clinica medica veterinaria, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) ad aggiungere alla dotazione ordinaria della cattedra di patologia speciale e clinica medica veterinaria la somma che rimanesse disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato della somma per i titoli di cui alla precedente lettera a).
Convenzione Universita' degli studi di Torino Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso- art. 5
Art. 5. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 1.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria alla Universita' degli studi di Torino per versare allo Stato le somme dovute ai sensi del sopradetto art. 4, lettera a) per il predetto posto di ruolo di assistente, il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a versare annualmente all'Universita' di Torino la somma occorrente per integrare la differenza stessa.
Convenzione Universita' degli studi di Torino Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso- art. 6
Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1954-55 e si intendera' automaticamente rinnovata per un ugual periodo di tempo qualora non venga denunciata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione Universita' degli studi di Torino Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso- art. 7
Art. 7. Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venga a cessare il contributo previsto dall'art. 3 sopra trascritto o la presente convenzione non venga rinnovata alla scadenza, il posto di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verra' senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cessera' dal servizio. Qualora, per il verificarsi delle condizioni del precedente comma il posto di ruolo, dovesse essere soppresso, il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso si impegna a corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare. La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione. Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Torino sara' registrato in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo, viene pubblicato mediante lettura da me datane alle parti, che lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante. Torino, 26 marzo 1955 in originale firmati: Mario Allara fu Giacomo Fausto Penati fu Carlo dott. Filippo Edoardo Strumia ufficiale rogante Registrato a Torino addi' 28 marzo 1955, n. 2437, vol. 6 atti pubblici amministrativi. Esatte lire: gratis. Il direttore distrettuale MOLLURA Il sottoscritto dott. prof. Filippo Edoardo Strumia, nella sua qualita' di ufficiale rogante della Universita' degli studi di Torino, dichiara che il testo soprascritto e' conforme all'originale conservato negli atti di questa Universita' e registrato al n. 206 di repertorio della Universita' medesima. Si rilascia la presente dichiarazione in carta libera, ad esclusivo uso interno amministrativo. Torino, 20 giugno 1956 L'ufficiale rogante dott. Filippo Edoardo Strumia N. 219 di repertorio. Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la cattedra di patologia speciale e clinica medica della Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Torino. L'anno millenovecentocinquantasei, addi' 25 del mese di maggio, nella sala delle riunioni dell'Universita' degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, innanzi a me dott. professore Filippo Edoardo Strumia di Martino, segretario capo di 1ª classe e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 10 gennaio 1946; Omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori, della cui personale identita' e capacita' giuridica io, ufficiale rogante, sono certo: Allara prof. Mario fu Giacomo, nato e residente a Torino, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima; Penati prof. dott. Fausto fu Carlo, nato e residente a Torino, nella sua qualita' di presidente dell'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso, con sede in piazza San Carlo n. 206; i quali dando esecuzione a precedenti intese Premesso che con convenzione stipulata il giorno 26 marzo 1955, registrata all'Ufficio del registro di Torino il giorno 28 marzo 1955, al n. 2437, vol. 6, tra l'Universita' degli studi di Torino e l'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso, l'Ente medesimo si e' assunto l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario, con funzioni di aiuto, presso la cattedra di patologia speciale e clinica medica della Facolta' di medicina veterinaria, con la intesa che il titolare di detto posto sia incaricato di compiere e coordinare particolari studi presso il Parco nazionale del Gran Paradiso; che, a seguito della nota del Ministero della pubblica istruzione del 12 marzo 1956, Div. 3ª, prot. n. 1716, il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso, con deliberazione, recante il n. 26, presa in data 22 marzo 1956, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto lettera A), ha conferito mandato al presidente, professor dott. Fausto Penati, di provvedere, a nome e per conto dell'Ente stesso, a che siano apportate le modifiche specificate dal predetto Ministero agli articoli 3 e (1) 6 della convenzione gia' citata; che il Consiglio d'amministrazione dell'Universita' di Torino, nell'adunanza del giorno 8 maggio 1956, ha autorizzato la stipulazione del presente atto aggiuntivo conferendo mandato al rettore dell'Universita' prof. Mario Allara, di firmare l'atto in oggetto (il detto verbale del Consiglio d'amministrazione, viene allegato, per estratto autentico, sotto la lettera B); Convengono e stipulano quanto appresso: a) all'art. 3 della convenzione stipulata il giorno 26 marzo 1955 tra la Universita' degli studi di Torino e l'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso, convenzione registrata a Torino il 28 marzo 1955, al n. 2437, vol. 6, e' sostituito il seguente articolo: "l'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso si obbliga a corrispondere alla Universita' degli studi di Torino, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1954-55, la somma di annue L. 1.400.000 (un milione e quattrocentomila) per il finanziamento del suddetto posto di assistente ordinario"; b) nell'art. 5 della convenzione stipulata il giorno 26 marzo 1955, alle parole lire 1.200.000, sono sostituite le parole L. 1.400.000"; c) all'art. 6 della convenzione medesima e' sostituito il seguente articolo: La presente convenzione avra' la durata di anni venti a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1954-55 e si intendera' automaticamente rinnovata per un egual periodo di tempo, qualora non venga denunciata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza". Il presente atto aggiuntivo si intende subordinato alla approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione. Il presente atto, stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto viene da me letto al comparenti, i quali lo confermano ed approvano, in mia presenza, in ogni parte ed insieme a me, ufficiale rogante, qui si sottoscrivono: (1) art. 5 si approva l'aggiunta. f.ti Mario Allara, Fausto Penati, dott. Filippo Edoardo Strumia, ufficiale rogante. Registrato a Torino addi' 5 giugno 1956, al n. 2729, vol. 9, atti pubblici amministrativi. Esatte lire: gratis. Il direttore distrettuale MOLLURA Il sottoscritto dott. prof. Filippo Edoardo Strumia, nella sua qualita' di ufficiale rogante dell'universita' degli studi di Torino, dichiara che il testo soprascritto e' conforme all'originale conservato negli atti di questa Universita' e registrato ai n. 219 di repertorio della Universita' medesima. Si rilascia la presente dichiarazione in carta libera, ad esclusivo uso interno amministrativo. Torino, 20 giugno 1956 L'ufficiale rogante dott. Filippo Edoardo Strumia
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