DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1956, n. 1114

Type DPR
Publication 1956-05-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, relativo alla erezione in Ente morale e all'approvazione dello statuto della Formazione "Centro Internazionale Radio-medico" (C.I.R.M.); Vista la legge 31 marzo 1955, n. 209, con la quale e' stato concesso al Centro Internazionale Radio-medico un contributo annuo di lire 16.180.000 a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile; Vista la modificazione allo statuto della Fondazione stessa, di cui all'allegato al presente decreto, relativa alla costituzione di un Collegio di revisori dei conti in conformita' della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 7 luglio 1955; Visti gli articoli 12, 16 e 25 del Codice civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la marina mercantile, per la difesa e per il tesoro; Decreta: E' approvata la modificazione allo statuto del Centro Internazionale Radio-medico (C.I.R.M.), relativa alla costituzione di un Collegio di revisori dei conti, di cui all'allegato al presente decreto, visto e firmato dal Ministro proponente.

GRONCHI BRASCHI - TAMBRONI - CASSIANI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1956

Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 196. - CARLOMAGNO

Allegato

ALLEGATO Modifica allo statuto del "Centro Internazionale Radio-medico (C.I.R.M.)" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553. Articolo unico. Dopo l'art. 14 dello statuto del Centro internazionale Radio medico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, e' inserito il seguente articolo 14-bis: "Controlla l'amministrazione dell'Ente un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri nominati dai Ministeri del tesoro, della marina mercantile, delle poste e telecomunicazioni, il cui presidente e' il membro nominato dal Ministero del tesoro. Il Collegio dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. Decadono dalla carica i membri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive: la decadenza deve essere stabilita dal Consiglio di amministrazione". Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni BRASCHI

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