DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 1115

Type DPR
Publication 1956-07-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187, con cui il Ministero del tesoro e' stato autorizzato a fare anticipazioni all'Amministrazione ferroviaria per complessive lire otto miliardi e cinquecentomilioni, per la costrizione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri;

Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1328, con la quale e' stato stabilito in un anno dalla entrata in vigore della legge medesima il nuovo termine per la emanazione delle norme di restituzione al Tesoro delle anticipazioni predette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Al rimborso della somma di L. 8.500.000.000 (lire ottomiliardicinquecentomilioni) da anticiparsi dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per far fronte alle spese per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri, si provvedera' in trenta anni, mediante rate annuali costanti posticipate, comprensive degli interessi al tasso annuo del 5% e della quota in conto capitale, da pagarsi al 30 giugno di ogni anno, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'avvenuta erogazione, secondo il piano di ammortamento, allegato al presente decreto.

Art. 2

L'Amministrazione ferroviaria e' tenuta a corrispondere al Ministero del tesoro gli interessi semplici di preammortamento, nella misura del 5% annuo, dal giorno della riscossione della somma, fino alla data di inizio dell'ammortamento.

GRONCHI SEGNI - ANGELINI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1956

Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 200. - CARLOMAGNO

Allegato

Piano di ammortamento della somma di L. 8.500.000.000 da anticiparsi dal Tesoro all'Amministrazione ferroviaria per la costruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri in conto patrimoniale, ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 187 30 annualita' di L. 552.937.240 ciascuna, calcolata al tasso del 5% annuo, pagabili al 30 giugno di ogni anno. Parte di provvedimento in formato grafico

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