LEGGE 31 luglio 1956, n. 1123

Type Legge
Publication 1956-07-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Accordi conclusi a Roma, tra la Repubblica, italiana e la Repubblica Argentina, il 25 giugno 1952: a) Accordo commerciale e finanziario; b) Protocollo addizionale.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore

Art. 3

Per far fronte ai finanziamenti per l'emigrazione italiana in Argentina previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, e dall'art. 2 del Protocollo addizionale di cui alla lettera b) del precedente art. 1, gli importi in pesos necessari - fino all'importo massimo di 263 milioni di pesos e nei limiti delle disponibilita' di mano in mano utilizzabili - saranno prelevati dal fondo di riserva in pesos costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione de Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italoargentino del 13 ottobre 1947 concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385. Oltre i detti limiti si provvedera' ai finanziamenti previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, in conformita' delle disposizioni contenute nella legge stessa, intendendo per buoni del Tesoro speciali di cui all'art. 2 della legge medesima, buoni del Tesoro novennali rinnovabili.

GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - ZOLI MEDICI - CORTESE - VIGORELLI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Accordo-art. 1

ALLEGATO. Accordo commerciale e finanziario fra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina L'Eccellentissimo Signor Presidente della Repubblica italiana e l'Eccellentissimo Sisnor Presidente della Nazione Argentina, ispirati ai tradizionali sentimenti di indissolubile amicizia che uniscono i popoli di ambedue i Paesi e riaffermando il proprio desiderio di incrementare le reciproche relazioni economiche esistenti, hanno deciso di concludere un Accordo commerciale e finanziario e a tal fine hanno designato i loro Plenipotenziari e cioe': l'Eccellentissimo Signor PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. l'on. ALCIDE DE GASPERI, Ministro degli Affari Esteri l'Eccellentissimo Signor PRESIDENTE DELLA NAZIONE ARGENTINA le LL. EE. l'Ambasciatore straordinario e plenipotenziario in Italia, signor BERNABE S. GONZALES Risos e il Delegato plenipotenziario e presidente della Commissione speciale di studi dell'intercambio con l'Italia, signor dott. JULIO M. JUNCOSA SERE; i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Le Alte Parti Contraenti, interpretando lo spirito di cooperazione che anima i loro Governi, dichiarano il loro proposito di rafforzare con tutti i mezzi a loro disposizione i vincoli economici che uniscono i rispettivi Paesi e di sviluppare l'intercambio dei loro prodotti al piu' alto livello possibile, assicurando ad essi mercati permanenti nell'ambito delle rispettive necessita' nazionali.

Accordo-art. 2

Articolo 2. I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocita' per tutte le operazioni commerciali e finanziarie che saranno effettuate fra i due Paesi. Studieranno e risolveranno con la massima benevolenza le proposte che reciprocamente saranno formulate per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche.

Accordo-art. 3

Articolo 3. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a concedere le massime facilitazioni, compatibili con le loro rispettive legislazioni, ai prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di uno dei due Paesi, che si importino nell'altro in materia di diritti, tasse, imposte od oneri tributari e per quanto concerne le formalita' e le procedure amministrative cui sono soggetti l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti stessi.

Accordo-art. 4

Articolo 4. Il Governo Argentino facilitera' l'esportazione verso la Repubblica italiana delle merci argentine specificate nella lista A e, da parte sua, il Governo della Repubblica italiana concedera' tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione nella Repubblica italiana di tali merci.

Accordo-art. 5

Articolo 5. La Repubblica italiana comprera' e la Repubblica Argentina vendera' le quantita' minime di 300.000 tonnellate di frumento durante l'anno 1953 e di 500.000 tonnellate durante gli anni successivi di validita' del presente Accordo, sempre che in ciascuno di questi anni il saldo esportabile non sia sostanzialmente ridotto. I prezzi del grano saranno oggetto di stipulazione annuale e manterranno una ragionevole relazione con le "quotazioni fuori conferenza" che sussisteranno alla data di ciascuna operazione sui mercati esteri rappresentativi.

Accordo-art. 6

Articolo 6. Il Governo della Repubblica italiana facilitera' l'esportazione verso la Repubblica Argentina delle merci italiane specificate nella lista B e, da parte sua, il Governo Argentino concedera' tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione nella Repubblica Argentina di dette merci.

Accordo-art. 7

Articolo 7. I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana faranno tutto il possibile, nei limiti della rispettiva competenza, affinche' i prezzi delle merci, che siano oggetto di intercambio fra i due Paesi, non siano superiori a quelli che paghera' qualsiasi terzo Paese, in parita' di condizioni, qualita' e circostanze.

Accordo-art. 8

Articolo 8. Il Governo italiano assicura che tutti i prodotti argentini che, in esecuzione del presente Accordo, saranno esportati verso l'Italia, verranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese e il Governo Argentino, da parte sua, assicura che tutti i prodotti italiani che, in esecuzione del presente Accordo, saranno esportati verso l'Argentina, verranno destinati a soddisfare il proprio consumo interno.

Accordo-art. 9

Articolo 9. Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti nelle liste A e B fra i due Paesi, e di includervi altri prodotti, le Alte Parti Contraenti studieranno con il maggiore spirito di cooperazione la possibilita' di concedere permessi di esportazione e di importazione oltre quelli previsti nelle citate liste.

Accordo-art. 10

Articolo 10. I contingenti previsti dalle liste A e B annesse al presente Accordo entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua firma e avranno valore per un periodo di dodici mesi, ad eccezione di quelli relativi al gruppo dei Beni strumentali previsto nella lista B, che resteranno in vigore fino alla scadenza del presente Accordo. Tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo annuo di validita' delle menzionate liste, le Alte Parti. Contraenti determineranno di comune accordo i prodotti argentini e italiani che formeranno oggetto speciale d'intercambio fra i due Paesi nel successivo periodo di dodici mesi, fino alla scadenza dell'Accordo. Se un mese prima della scadenza di ciascun periodo annuo non fosse stato ancora raggiunto un accordo, ambo le Parti stabiliranno se prorogare o meno il termine di scadenza delle liste relative al periodo in corso.

Accordo-art. 11

Articolo 11. Una Commissione Mista Consultiva con sede in Buenos Aires avra' l'incarico di vigilare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo e potra' proporre ad ambedue i Governi le misure necessarie affinche' si raggiungano gli scopi previsti dal medesimo.

Accordo-art. 12

Articolo 12. Le esportazioni di prodotti o merci argentine verso la Repubblica italiana, come pure le esportazioni di prodotti o merci italiane verso la Repubblica Argentina saranno soggette alle disposizioni di carattere generale in vigore nel Paese esportatore al momento in cui si effettua l'esportazione.

Accordo-art. 13

Articolo 13. Le importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti o merci italiane, come pure le importazioni nella Repubblica italiana di prodotti o merci argentine, saranno soggette alle disposizioni di carattere generale vigenti nel Paese importatore al momento dello sdoganamento.

Accordo-art. 14

Articolo 14. I Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Argentina adotteranno le misure e le disposizioni necessarie per garantire, secondo lo spirito delle disposizioni e dei Trattati vigenti in materia, il rispetto delle denominazioni di origine e qualita' che corrispondono a prodotti esclusivi di uno dei due Paesi, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli fabbricati nei loro stesso territorio o in terzi Paesi con false denominazioni di origine, qualita' o tipo.

Accordo-art. 15

Articolo 15. Il Governo italiano studiera' con la migliore disposizione le domande che ricevera' dal Governo Argentino per l'apporto di procedimenti tecnici di produzione, patenti, macchinari, nonche' per l'invio di tecnici da destinarsi alle industrie stabilite nella Repubblica Argentina o che potranno stabilirvisi in futuro.

Accordo-art. 16

Articolo 16. Tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana saranno effettuati in dollari statunitensi alle condizioni previste dal presente Accordo ed in conformita' alle disposizioni in materia di cambi vigenti in entrambi i Paesi.

Accordo-art. 17

Articolo 17. Tutti i pagamenti ai quali si riferisce l'articolo antecedente, ad eccezione di quelli compresi nell'articolo 21, saranno effettuati per il credito o per il debito, secondo i casi, del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." (Convenio Argentino-italiano) aperto dall'Ufficio italiano dei Cambi, in rappresentanza del Governo italiano, al nome del Banco Central de la Republica Argentina, in rappresentanza del Governo Argentino.

Accordo-art. 18

Articolo 18. I pagamenti disposti dall'Argentina a favore dell'Italia ai quali si riferisce l'art. 17, ivi comprese le rimesse di aiuto familiare, potranno anche essere effettuati a tramite di Banche o Istituti autorizzati ad operare in cambi, stabiliti nei rispettivi Paesi. A tal uopo le Banche italiane saranno autorizzate ad aprire a nome dei propri corrispondenti, in Argentina "CONTI SPECIALI DOLLARI C. A. I.", che saranno considerati come sottoconti del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." cui si riferisce l'art. 17.

Accordo-art. 19

Articolo 19. Il "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." al quale si riferisce l'art. 17 potra' presentare saldo creditore o debitore, indistintamente, fino al limite di 100 (cento) milioni di dollari.

Accordo-art. 20

Articolo 20. Il saldo del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." di cui al precedente articolo sara' produttivo di interessi in ragione del 21/2 per cento annuo per le somme eccedenti i 10 (dieci) milioni di dollari. Tali interessi saranno liquidati e contabilizzati nel menzionato CONTO alla fine di ciascun semestre calendario.

Accordo-art. 21

Articolo 21. Il Governo della Repubblica italiana concorda nel facilitare il finanziamento per l'acquisto di beni strumentali che la Repubblica Argentina effettuera' in Italia sino alla somma di 75 (settantacinque) milioni di dollari. A tale scopo l'Ufficio italiano dei Cambi, agendo in rappresentanza del Governo italiano, aprira' un conto in dollari U. S. A. denominato "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI" a nome del Banco Central de la Republica Argentina, il quale agira' in rappresentanza del Governo Argentino. Detto conto verra' addebitato degli importi corrispondenti agli ordini di pagamento che la Repubblica Argentina emettera' per l'acquisto dei beni compresi nella lista B, gruppo "Beni strumentali" annessa al presente Accordo. L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentina stabiliranno il procedimento da seguire per il regolamento delle operazioni attraverso il "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI".

Accordo-art. 22

Articolo 22. Il saldo del "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI", aperto in virtu' di quanto stabilito all'articolo precedente, sara' produttivo d'interessi in ragione del 2,75 per cento annuo. Tali interessi saranno liquidati alla fine di ciascun semestre calendario, per il debito del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I.".

Accordo-art. 23

Articolo 23. Entrambi i Governi stabiliranno la procedura per determinare il regime che dovra' essere applicato per estinguere il saldo dei conti "GENERALE DOLLARI C.A.I." e "FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI".

Accordo-art. 24

Articolo 24. Il Governo Argentino si riserva il diritto di estinguere totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, i saldi debitori che presentino i conti "GENERALE DOLLARI C. A. I." e "FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI". Il Governo italiano, da parte sua, si riserva di estinguere totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento l'eventuale saldo debitore per l'Italia che presentasse il "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I.". Agli effetti di quanto indicato nel presente articolo, entrambi i Governi stabiliranno di comune accordo le modalita' e le condizioni degli ammortamenti di cui sopra.

Accordo-art. 25

Articolo 25. Alla scadenza del presente Accordo i pagamenti originati dalla liquidazione degli impegni assunti prima della sua scadenza saranno effettuati a tramite dei Conti ai quali si riferiscono gli articoli 17, 18 e 21, secondo i casi, ed in conformita' alle disposizioni del presente Accordo che resteranno in vigore a tale effetto, durante un successivo periodo di sei mesi dopo la scadenza, dell'Accordo. L'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Repubblica Argentina definiranno di comune accordo la procedura da seguire per la liquidazione degli impegni originati dalle operazioni previste nel presente Accordo, che non fossero estinti entro i sei mesi successivi ed aventi scadenza posteriore a detto termine. Il saldo totale che allo scadere del citato periodo di sei mesi presentino i Conti menzionati sara' regolato in merci concordate fra entrambi i Governi o, di comune accordo, in dollari U. S. A., in altre divise o in qualunque altra forma.

Accordo-art. 26

Articolo 26. L'Ufficio italiano dei Cambi telegrafera' giornalmente al Banco Central de la Repubblica Argentina il saldo del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." e del "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI". Il Banco Central de la Repubblica Argentina notifichera' giornalmente per telegrafo all'Ufficio italiano dei Cambi l'importo globale degli ordini di pagamento in dollari C. A. I. emessi nella giornata, con l'indicazione del conto al quale si riferiscono, nonche' l'ammontare complessivo degli ordini di pagamento pervenutigli dall'Ufficio italiano dei Cambi; informazione analoga sara' fornita dall'Ufficio italiano dei Cambi al Banco Central de la Repubblica Argentina.

Accordo-art. 27

Articolo 27. Ai fini di quanto stabilito nel presente Accordo, per convertire gli importi in dollari C. A. I. che si registrano a debito o a credito dei Conti ai quali si riferisce il presente capitolo, l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentina applicheranno le norme ed i tipi di cambio vigenti nei rispettivi Paesi, per la conversione in dollari statunitensi in lire italiane, in pesos argentini, in altre divise o viceversa.

Accordo-art. 28

Articolo 28. Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel: a) vigilare che i trasferimenti di fondi fra l'Italia e l'Argentina e viceversa, effettuati in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette fra entrambi i territori; b) autorizzare i pagamenti correnti fra l'Italia e l'Argentina, in conformita' alle disposizioni vigenti in ciascun Paese in materia di cambi, al momento di effettuare i rispettivi trasferimenti; c) consultarsi al fine di controllare i trasferimenti di capitali in conformita' ai principi della loro politica rispettiva, specialmente per impedire quei trasferimenti che non rispondessero ad un'utile finalita' economica. d) scambiare ogni informazione utile al fine di assicurare il miglior controllo nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo; e) mantenersi in contatto per esaminare congiuntamente tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e per adottare, di comune accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.

Accordo-art. 29

Articolo 29. I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente comprendono: a) pagamenti commerciali, ivi compresi i pagamenti delle spese accessorie (spese di trasporto per via marittima, fluviale, terrestre ed aerea, assicurazione ed altre, provvigioni, commissioni, spese portuali diritti vari, tasse e simili); b) pagamenti ufficiali, ivi comprese le percezioni consolari; c) pagamenti e rimborsi di passaggi marittimi e di spese di viaggio dei cittadini italiani o argentini in viaggio diretto fra l'Argentina e l'Italia, su navi battenti bandiera dell'uno e dell'altro Paese; d) pagamenti a titolo di stipendi, onorari, salari, pensioni, servizi, sussidi, assicurazioni sociali, spese di sostentamento, diritti, redevances, canoni, diritti di autore, tasse e diritti di brevetti e licenze, rimesse per aiuti familiari; e) pagamenti relativi ad assicurazioni e riassicurazioni (premi, commissioni, interessi su riserve tecniche, indennizzi, contribuzioni di avarie, spese di liquidazione sinistri, ricupero di sinistri, valori garantiti e spese di ispezioni di rischi, ecc.); f) pagamenti di redditi, rendite, interessi e benefici, di spese di esercizio e di ammortamento contrattuali, d'imposte, tasse e accessorie; g) qualsiasi altro pagamento giustificato, ammesso di comune accordo fra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentine.

Accordo-art. 30

Articolo 30. Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei due Paesi e che una delle Alte Parti Contraenti acquisti nell'altra, non potranno essere regolate a tramite del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." e dei "CONTI SPECIALI DOLLARI C. A. I.", come pure del "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI" cui si riferisce questo capitolo, salvo che cio' non venga concordato in ciascun caso dalle Autorita' competenti di entrambi i Paesi.

Accordo-art. 31

Articolo 31. Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti italiani, l'Ufficio italiano dei Cambi potra' dare facolta' alle Banche italiane di aprire crediti documentari e, reciprocamente, il Banco Central de la Republica Argentina potra' permettere agli Istituti autorizzati argentini di aprire crediti documentari per finanziare le esportazioni argentine in Italia. Tali operazioni si svolgeranno d'accordo con la pratica bancaria ed il loro rimborso si effettuera' a tramite dei conti previsti negli articoli 17, 18 e 21, secondo i casi.

Accordo-art. 32

Articolo 32. L'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Republica Argentina fisseranno le modalita' tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Accordo-art. 33

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