DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1124
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, e' determinato nella misura dello 0,15 per cento della retribuzione calcolata nei modi stabiliti dagli articoli 17, comma primo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218. (1) ((2))
GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 8. - CARLOMAGNO
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