DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1129

Type DPR
Publication 1956-08-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1138;

Visto l'art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;

Visto l'art. 13, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuito dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria e' stabilito nella misura dell'1,10 per cento della retribuzione corrisposta, agli operai e determinata nei modi e nei limiti vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956

Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 18. - CARLOMAGNO

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