DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1132
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872, e con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138, e con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383; 13 febbraio 1954, n. 750; 14 settembre 1954, n. 1161; 27 gennaio 1955, n. 219; 16 febbraio 1955, n. 136; 21 giugno 1955, n. 560; 30 giugno 1955, n. 693; 27 luglio 1955, n. 786; 27 luglio 1955, n. 802 e 21 settembre 1955, n. 952; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: a) storia delle dottrine politiche; b) sociologia; c) organizzazione internazionale; d) dottrina dello Stato; e) diritto internazionale privato e processuale. Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale e' aggiunto quello di "chimica metallurgica". Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e' aggiunto quello di "giacimenti minerari". Art. 98. - Dopo l'ordinamento della scuola di specializzazione in "chirurgia plastica ricostruttiva" e' aggiunto il seguente ordinamento relativo alla "scuola di specializzazione in psichiatria". Scuola di specializzazione in psichiatria 1. La durata del corso degli studi e' di tre anni. 2. La scuola fa parte integrante della clinica delle malattie nervose e mentali e la direzione di essa e' affidata al direttore della clinica medesima. 3. Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore dell'Universita', su proposta del Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola. 4. Le materie di insegnamento sono le seguenti, ripartite nel triennio: 1° anno: a) anatomia, clinica e fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo alla sezione vegetativa ed alle sue relazioni psicosomatiche; b) elementi di psicologia, di psicodinamica e di psicopatologia dall'infanzia all'eta' adulta; c) patologia generale, anatomia e istologia patologica delle malattie mentali. 2° anno: a) semeiotica e diagnostica psichiatrica; b) nozioni di igiene e profilassi mentale. 3° anno: a) clinica psichiatrica con particolare riguardo alla moderna psicoterapia ed alle cure mediche e chirurgiche delle infermita' mentali; b) richiami alle disposizioni legislative sugli ospedali psichiatrici e sugli alienati ed alle previdenze per i dimessi dagli ospedali psichiatrici; c) nozioni di psichiatria forense. 5. Durante i tre anni di corso gli specializzandi sono tenuti a prestare servizio di internato nei reparti della clinica delle malattie nervose e mentali ai quali vengono assegnati e, durante l'ultimo anno, hanno l'obbligo della frequenza bisettimanale nei reparti dell'ospedale psichiatrico provinciale. 6. Al termine di ogni anno accademico, gli specializzandi che abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza, dovranno, per potersi iscrivere all'anno di corso successivo, superare gli esami in tutte le materie comprese nel piano degli studi. 7. Per essere ammesso all'esame di diploma, che consistera' nella discussione orale di una tesi scritta, in precedenza approvata dal direttore della scuola, lo specializzando dovra' aver superato tutti gli esami previsti dal piano degli studi. 8. Nel manifesto annuale la Facolta' comunichera' il numero massimo dei posti disponibili al primo corso e le modalita' di ammissione alla scuola. 9. Per l'ammissione agli esami di profitto e di diploma, per la composizione delle relative Commissioni esaminatrici, per quanto concerne le tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola, valgono le norme generali previste dallo statuto per le scuole di specializzazione della Facolta' di medicina e chirurgia. Gli eventuali contributi speciali dovuti dagli iscritti, sono stabiliti anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta del Senato accademico, udite la Facolta' e la Scuola.
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 25. - CARLOMAGNO
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