DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1135
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1912, n. 921 e con decreti del presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1802, 14 settembre 1954, n. 1201 e 11 aprile 1955, n. 621;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 10 e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 11. - Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in ingegneria sono istituiti, ai sensi della [legge 11 aprile 1953, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-04-11;312), seguenti insegnamenti complementari, di durata annuale, comuni a tutte le Sezioni del triennio:
1) Complementi di analisi matematica con calcoli grafici e numerici;
2) Complementi di meccanica razionale;
3) Complementi di fisica con elementi di fisica matematica e tecnica;
4) Elettronica;
5) Fisica nucleare e impianti nucleari;
6) Geodesia;
7) Complementi di scienza delle costruzioni;
8) Complementi di meccanica delle macchine;
9) Meccanica delle terre;
10) Costruzione di macchine fluidodinamiche;
11) Costruzioni di macchine operatrici;
12) Costruzioni automobilistiche;
13) Forni industriali;
14) Tecnologie tessili;
15) Tecnologia del freddo;
16) Tecnologia della cellulosa e della carta;
17) Tecnologie degli olii, grassi e vernici;
18) Tecnologia dei leganti idraulici;
19) Tecnologie del legno;
20) Tecnologie delle materie plastiche;
21) Tecnologia dei combustibili;
22) Complementi di metallurgia;
21) Tecnologia dei materiali aeronautici;
24) Meteorologia;
25) Complementi di elettrotecnica;
26) Complementi di misure elettriche;
27) Complementi di elettronica;
28) Tecnologia ed impianti radiotecnici;
29) Idrologia tecnica;
30) ingegneria sanitaria;
31) Edilizia industriale;
32) Prospezione geofisica;
33) Organizzazione dei cantieri;
34) Estimo industriale;
35) Economia ed organizzazione aziendale;
36) Fotogrammetria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 settembre 1956
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 19. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1912, n. 921 e con decreti del presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1802, 14 settembre 1954, n. 1201 e 11 aprile 1955, n. 621; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 10 e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 11. - Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in ingegneria sono istituiti, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312, seguenti insegnamenti complementari, di durata annuale, comuni a tutte le Sezioni del triennio: 1) Complementi di analisi matematica con calcoli grafici e numerici; 2) Complementi di meccanica razionale; 3) Complementi di fisica con elementi di fisica matematica e tecnica; 4) Elettronica; 5) Fisica nucleare e impianti nucleari; 6) Geodesia; 7) Complementi di scienza delle costruzioni; 8) Complementi di meccanica delle macchine; 9) Meccanica delle terre; 10) Costruzione di macchine fluidodinamiche; 11) Costruzioni di macchine operatrici; 12) Costruzioni automobilistiche; 13) Forni industriali; 14) Tecnologie tessili; 15) Tecnologia del freddo; 16) Tecnologia della cellulosa e della carta; 17) Tecnologie degli olii, grassi e vernici; 18) Tecnologia dei leganti idraulici; 19) Tecnologie del legno; 20) Tecnologie delle materie plastiche; 21) Tecnologia dei combustibili; 22) Complementi di metallurgia; 21) Tecnologia dei materiali aeronautici; 24) Meteorologia; 25) Complementi di elettrotecnica; 26) Complementi di misure elettriche; 27) Complementi di elettronica; 28) Tecnologia ed impianti radiotecnici; 29) Idrologia tecnica; 30) ingegneria sanitaria; 31) Edilizia industriale; 32) Prospezione geofisica; 33) Organizzazione dei cantieri; 34) Estimo industriale; 35) Economia ed organizzazione aziendale; 36) Fotogrammetria.
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 19. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)