DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1135
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1912, n. 921 e con decreti del presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1802, 14 settembre 1954, n. 1201 e 11 aprile 1955, n. 621;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 10 e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 11. - Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in ingegneria sono istituiti, ai sensi della [legge 11 aprile 1953, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-04-11;312), seguenti insegnamenti complementari, di durata annuale, comuni a tutte le Sezioni del triennio:
1) Complementi di analisi matematica con calcoli grafici e numerici;
2) Complementi di meccanica razionale;
3) Complementi di fisica con elementi di fisica matematica e tecnica;
4) Elettronica;
5) Fisica nucleare e impianti nucleari;
6) Geodesia;
7) Complementi di scienza delle costruzioni;
8) Complementi di meccanica delle macchine;
9) Meccanica delle terre;
10) Costruzione di macchine fluidodinamiche;
11) Costruzioni di macchine operatrici;
12) Costruzioni automobilistiche;
13) Forni industriali;
14) Tecnologie tessili;
15) Tecnologia del freddo;
16) Tecnologia della cellulosa e della carta;
17) Tecnologie degli olii, grassi e vernici;
18) Tecnologia dei leganti idraulici;
19) Tecnologie del legno;
20) Tecnologie delle materie plastiche;
21) Tecnologia dei combustibili;
22) Complementi di metallurgia;
21) Tecnologia dei materiali aeronautici;
24) Meteorologia;
25) Complementi di elettrotecnica;
26) Complementi di misure elettriche;
27) Complementi di elettronica;
28) Tecnologia ed impianti radiotecnici;
29) Idrologia tecnica;
30) ingegneria sanitaria;
31) Edilizia industriale;
32) Prospezione geofisica;
33) Organizzazione dei cantieri;
34) Estimo industriale;
35) Economia ed organizzazione aziendale;
36) Fotogrammetria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 settembre 1956
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 19. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1912, n. 921 e con decreti del presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1802, 14 settembre 1954, n. 1201 e 11 aprile 1955, n. 621; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 10 e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 11. - Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in ingegneria sono istituiti, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312, seguenti insegnamenti complementari, di durata annuale, comuni a tutte le Sezioni del triennio: 1) Complementi di analisi matematica con calcoli grafici e numerici; 2) Complementi di meccanica razionale; 3) Complementi di fisica con elementi di fisica matematica e tecnica; 4) Elettronica; 5) Fisica nucleare e impianti nucleari; 6) Geodesia; 7) Complementi di scienza delle costruzioni; 8) Complementi di meccanica delle macchine; 9) Meccanica delle terre; 10) Costruzione di macchine fluidodinamiche; 11) Costruzioni di macchine operatrici; 12) Costruzioni automobilistiche; 13) Forni industriali; 14) Tecnologie tessili; 15) Tecnologia del freddo; 16) Tecnologia della cellulosa e della carta; 17) Tecnologie degli olii, grassi e vernici; 18) Tecnologia dei leganti idraulici; 19) Tecnologie del legno; 20) Tecnologie delle materie plastiche; 21) Tecnologia dei combustibili; 22) Complementi di metallurgia; 21) Tecnologia dei materiali aeronautici; 24) Meteorologia; 25) Complementi di elettrotecnica; 26) Complementi di misure elettriche; 27) Complementi di elettronica; 28) Tecnologia ed impianti radiotecnici; 29) Idrologia tecnica; 30) ingegneria sanitaria; 31) Edilizia industriale; 32) Prospezione geofisica; 33) Organizzazione dei cantieri; 34) Estimo industriale; 35) Economia ed organizzazione aziendale; 36) Fotogrammetria.
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 19. - CARLOMAGNO
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