DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1147

Type DPR
Publication 1956-09-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469; 24 ottobre 1942, n. 1652; e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 386; 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546; 11 marzo 1953, n. 756; 6 ottobre 1953, n. 1089; 23 marzo 1954, n. 743; 10 aprile 1954, n. 737; 26 ottobre 1954, n. 1294; 11 aprile 1955, n. 625; 2 agosto 1955, n. 909 e 4 ottobre 1955, n. 1085; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 31. - Il secondo comma e' abrogato. Art. 33. - E' sostituito dal seguente: "Il Consiglio direttivo del seminario e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta' giuridica; esso elegge, nel proprio seno, un direttore con facolta' di conferma". Art. 38. - Il secondo comma e' cosi' modificato: "Gli Istituti sono retti dal Consiglio dei rispettivi professori di ruolo e non di ruolo, con un direttore nominato ogni anno dal rettore su proposta del Consiglio della Facolta' di giurisprudenza". Art. 89. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di "chimica farmaceutica applicata".

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 46. - CARLOMAGNO

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