DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1150

Type DPR
Publication 1956-09-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035; modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, numero 1075; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817; 28 aprile 1951, n. 955; 19 giugno 1951, n. 709; 26 aprile 1954, n. 739; 1 marzo 1955, n. 223; 2 agosto 1955, n. 877; 4 ottobre 1955, n. 1104 e 10 marzo 1956, n. 431;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 141, sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 142. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.

Art. 143. - La durata del corso degli studi e' di anni cinque.

Art. 144. - Gli insegnamenti, distinti in fondamentali e complementari, sono, per ciascun anno di corso, i seguenti:

Anno 1°

Insegnamenti fondamentali:

1) Anatomia topografica;

2) Fisiologia;

3) Patologia chirurgica;

4) Igiene ospedaliera;

5) Clinica chirurgica.

Insegnamenti complementari:

1) Semeiotica chirurgica;

2) Anestesiologia;

3) Ricerche di laboratorio.

Anno 2°

Insegnamenti fondamentali:

1) Patologia generale;

2) Patologia chirurgica;

3) Anatomia patologica;

4) Radiologia applicata alla chirurgia;

5) Clinica chirurgica.

Insegnamenti complementari:

1) Medicina operatoria.

Anno 3°

Insegnamenti fondamentali:

1) Anatomia patologica;

2) Clinica chirurgica.

Insegnamenti complementari:

1) Ortopedia-traumatologica;

2) Otorinolaringologia.

Anno 4°

Insegnamenti fondamentali:

1) Medicina legale delle lesioni chirurgiche;

2) Clinica chirurgica.

Insegnamenti complementari:

1) Odontoiatria.

Anno 5°

Insegnamenti fondamentali:

1) Clinica chirurgica.

Insegnamenti complementari:

1) Chirurgia d'urgenza.

Art. 145. - L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza e deve avere superato tutti gli esami fondamentali del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 52. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035; modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, numero 1075; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817; 28 aprile 1951, n. 955; 19 giugno 1951, n. 709; 26 aprile 1954, n. 739; 1 marzo 1955, n. 223; 2 agosto 1955, n. 877; 4 ottobre 1955, n. 1104 e 10 marzo 1956, n. 431; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 141, sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale. Scuola di specializzazione in chirurgia generale Art. 142. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale. Art. 143. - La durata del corso degli studi e' di anni cinque. Art. 144. - Gli insegnamenti, distinti in fondamentali e complementari, sono, per ciascun anno di corso, i seguenti: Anno 1° Insegnamenti fondamentali: 1) Anatomia topografica; 2) Fisiologia; 3) Patologia chirurgica; 4) Igiene ospedaliera; 5) Clinica chirurgica. Insegnamenti complementari: 1) Semeiotica chirurgica; 2) Anestesiologia; 3) Ricerche di laboratorio. Anno 2° Insegnamenti fondamentali: 1) Patologia generale; 2) Patologia chirurgica; 3) Anatomia patologica; 4) Radiologia applicata alla chirurgia; 5) Clinica chirurgica. Insegnamenti complementari: 1) Medicina operatoria. Anno 3° Insegnamenti fondamentali: 1) Anatomia patologica; 2) Clinica chirurgica. Insegnamenti complementari: 1) Ortopedia-traumatologica; 2) Otorinolaringologia. Anno 4° Insegnamenti fondamentali: 1) Medicina legale delle lesioni chirurgiche; 2) Clinica chirurgica. Insegnamenti complementari: 1) Odontoiatria. Anno 5° Insegnamenti fondamentali: 1) Clinica chirurgica. Insegnamenti complementari: 1) Chirurgia d'urgenza. Art. 145. - L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza e deve avere superato tutti gli esami fondamentali del corso.

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1956

Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 52. - CARLOMAGNO

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