DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1151
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178; 21 gennaio 1943, n. 21, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735; e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 27 ottobre 1951, n. 1701; 31 agosto 1951, n. 1824; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, n. 4013; 27 marzo 1954, n. 734; 24 settembre 1954, n. 1135; 4 febbraio 1955, n. 116 e 24 luglio 1955, n. 801; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: a) "demografia"; b) "organizzazione aziendale"; c) "contabilita' nazionale". Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di "fisica nucleare". Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e' aggiunto quello di "fisica nucleare". Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico fisico e indirizzo organico-biologico) e' aggiunto quello di "strutturistica chimica". Art. 58. - Il secondo comma e' sostituito dai seguenti: "Gli esami di chimica generale ed inorganica e chimica organica devono precedere gli esami di zoologia e di fisiologia generale. L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere l'esame di mineralogia". Art. 70. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di "biochimica applicata". Art. 71. - E' sostituito dal seguente: "Lo studente non puo' sostenere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica, se non dopo aver superato quelli di chimica generale ed inorganica, di fisica e di anatomia umana. Inoltre, l'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quelli di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, l'esame di chimica organica deve precedere quello di chimica farmaceutica e tossicologica. L'esame di farmacologia e farmacognosia non puo' essere sostenuto senza che lo studente abbia prima superato gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica".
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 47. - CARLOMAGNO
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