DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956, n. 1154
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 420, con il quale i comuni di Bogliasco e di Pieve Ligure, gia' fusi in unico ente con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 111, vennero ricostituiti in Comuni autonomi con la circoscrizione territoriale preesistente al 1928, ad eccezione della frazione di Poggio Favara che fu aggregata al comune di Bogliasco; Considerato che nel precitato decreto legislativo fu omessa la determinazione del confine tra i ricostituiti comuni di Bogliasco e di Pieve Ligure; Considerato, altresi', che la delimitazione confinaria tra i Comuni in questione deve essere attuata con decreto Presidenziale, ai termini del combinato disposto degli articoli 32, primo comma, e 35 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale; Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Bogliasco e di Pieve Ligure e del Consiglio provinciale di Genova, rispettivamente n. 17/55 del 17 marzo 1955, n. 10 del 22 marzo 1955 e n. 23057 del 19 dicembre 1955, con le quali e' stato espresso parere in ordine al nuovo confine tra i Comuni predetti; Considerato che, in mancanza di accordo tra le Amministrazioni comunali interessate, si e' reso necessario affidare all'Ufficio del genio civile di Genova l'incarico di determinare il nuovo confine; Viste le determinazioni dell'Ufficio del genio civile, formanti oggetto dei progetto di delimitazione 30 novembre 1954; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visti gli articoli di legge citati nel contesto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: Il confine tra i comuni di Bogliasco e di Pieve Ligure, in provincia di Genova, e' determinato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
GRONCHI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 56. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.