DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956, n. 1155

Type DPR
Publication 1956-09-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926;, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, n. 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826, e 31 dicembre 1947, n. 1870, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151; 16 dicembre 1950, n. 1314; 11 febbraio 1952, n. 999; 16 agosto 1952, n. 1354; 19 luglio 1955, n. 762; 31 agosto 1955, n. 913; 20 settembre -1955, n. 938 e 20 giugno 1956, n. 727;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta,;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' sostituito dal seguente:

1) Diritto della navigazione;

2) Diritto industriale;

3) Diritto amministrativo;

4) Diritto processuale civile;

5) Diritto internazionale;

6) Demografia;

7) Economia dei trasporti;

8) Tecnica del commercio internazionale;

9) Diritto tributario;

10) Statistica aziendale;

11) Storia delle dottrine economiche e finanziarie;

12) Economia e finanza delle imprese di assicurazione;

13) Contabilita' nazionale.

Art. 19. - L'insegnamento di matematica generale deve considerarsi propedeutico anche agli insegnamenti di statistica (1° anno) e di ragioneria (1°anno).

Art. 3. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, e sotituito dal seguente:

1) Chimica organica;

2) Fisiche tecnica;

3) Elettrotecnica;

4) Onde elettromagnetiche;

5) Radioattivita';

6) Astronomia;

7) Mineralogia;

8) Geodesia;

9) Fisica terrestre;

10) Calcolo delle probabilita';

11) Spettroscopia;

12) Meccanica superiore.

Art. 40. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche e sostituito dal seguente:

1) Matematiche superiori;

2) Matematiche complementari;

3) Matematiche elementari dal punto di vista superiore;

4) Calcolo delle probabilita';

5) Teoria delle funzioni;

6) Teoria dei numeri;

7) Geometria differenziale;

8) Geometria algebrica;

9) Fisica teorica;

10) Fisica superiore;

11) Meccanica superiore;

12) Astronomia;

13) Geodesia;

14) Topologia;

15) Storia delle matematiche.

Art. 41. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e' sostituito dal seguente:

1) Matematiche superiori;

2) Matematiche elementari dal punto di vista superiore;

3) Calcolo delle probabilita';

4) Teoria delle funzioni;

5) Geometria differenziale;

6) Geometria superiore;

7) Meccanica superiore;

8) Meccanica statica;

9) Topologia;

10) Fisica matematica;

11) Fisica tecnica;

12) Fisica terrestre;

13) Mineralogia;

14) Storia delle matematiche;

15) Elettrotecnica;

16) Onde elettromagnetiche;

17) Astronomia;

18) Geodesia.

Art. 42. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' sostituito dal seguente:

1) Biologia generale;

2) Istologia ed embriologia;

3) Chimica fisica;

4) Paleontologia;

5) Antropologia;

6) Etnologia;

7) Idrobiologia e pescicoltura;

8) Entomologia agraria;

9) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);

10) Patologia vegetale;

11) Genetica;

12) Geografia fisica;

13) Geochimica;

14) Petrografia;

15) Vulcanologia;

16) Fisica terrestre e climatologia;

17) Oceanografia;

18) Igiene;

19) Statistica;

20) Chimica biologica;

21) Biologia delle, razze umane;

22) Fisiologia vegetale.

Art. 46. - Il punto e), concernente le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in scienze naturali e' sostituito dal seguente: e per la laurea in scienze naturali:

l'esame di primo anno di zoologia e botanica deve precedere gli esami di fisiologia generale e di anatomia comparata. L'esame di mineralogia deve precedere quello di geologia. L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quello di mineralogia".

Art. 57. - L'insegnamento di "architettura tecnica", fondamentale del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria - Sezione di ingegneria civile - e' biennale.

Gli articoli dal n. 58 al n. 68, riguardanti l'ordinamento della Facolta' di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti

Art. 58. - Gli allievi della Sezione civile dovranno iscriversi ai corsi di due almeno fra gli insegnamenti complementari elencati nel precedente articolo; gli allievi della Sezione industriale dovranno seguire sei almeno fra detti insegnamenti complementari. In nessun caso potranno seguirsi, come "complementari", insegnamenti che siano compresi fra quelli fondamentali della Sezione prescelta.

Art. 59. - Tutti gli insegnamenti, complementari e fondamentali, sono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali, integrate da esercitazioni pratiche e visite.

Le esercitazioni e le visite fanno parte dei rispettivi corsi e sono obbligatorie.

Art. 60. - La Facolta' stabilisce anno per anno il piano di studi consigliato per ogni sottosezione, con particolare riguardo alle materie complementari. Gli studenti che intendano seguire un piano differente da quello consigliato debbono darne comunicazione per iscritto, al preside della Facolta', specificando i motivi della diversa scelta.

Art. 61. - Ogni allievo, per essere ammesso agli esami di laurea, deve aver superato tutti gli esami delle materie fondamentali obbligatorie per la sezione e sottosezione alla quale e' iscritto, nonche' gli esami delle materie complementari indicate, per la stessa sezione e sottosezione, nel piano di studi consigliato dalla facolta' (o direttamente prescelto con le modalita' di cui nel precedente articolo) nel numero minimo specificato dall'art. 58.

Art. 62. - Per gli esami del triennio di applicazione sono stabilite le seguenti precedenze obbligatorie:

a)

l'esame di scienza delle costruzioni deve precedere quello di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, costruzioni stradali e ferroviarie, costruzioni idrauliche, costruzione di ponti, costruzioni di macchine, costruzioni aeronautiche e arte mineraria;

b)

l'esame di meccanica applicata alle macchine deve precedere quelli di macchine, costruzione di macchine, disegno di macchine e progetti, costruzione di macchine elettriche, tecnologie generali;

c)

l'esame di fisica tecnica deve precedere quelli di macchine idraulica, aerodinamica, arte mineraria;

d)

l'esame di architettura tecnica 1° anno, quello di architettura tecnica 2° anno.

Quest'ultimo deve precedere quello di architettura e composizione architettonica;

e)

l'esame di idraulica deve precedere quelli di costruzioni idrauliche e di impianti speciali idraulici;

f)

l'esame di elettrotecnica deve precedere quelli di impianti industriali elettrici, costruzione di macchine elettriche, misure elettriche, radiotecnica e arte mineraria;

g)

l'esame di elementi di macchine deve precedere l'esame di costruzione di macchine, e questo deve precedere l'esame di disegno di macchine e progetti;

h)

l'esame di macchine deve precedere quelli di disegno di macchine e progetti e di arte mineraria;

i)

l'esame di tecnologie generali deve precedere quelli di tecnologie speciali e di impianti industriali meccanici;

l)

l'esame di aerodinamica deve precedere quello di costruzioni aeronautiche.

Art. 63. - Gli esami di profitto debbono essere sostenuti per singole materie, o per singole parti di esse ove le materie stesse siano svolte in corsi biennali.

Detti esami potranno consistere in interrogazioni orali, prove scritte, discussioni su esercitazioni svolte durante il corso, in prove grafiche, pratiche e sperimentali.

Le prove scritte, grafiche, pratiche e sperimentali possono svolgersi sia individualmente che per gruppi o collettivamente.

Per essere ammessi agli esami di profitto gli allievi debbono avere ottenuto dai rispettivi insegnanti le firme attestanti la loro frequenza alle lezioni e alle esercitazioni.

Art. 64. - Gli aspiranti alla laurea (studenti del 5° anno o studenti fuori corso) che abbiano superato gli esami fondamentali del 3° e 4° anno, dovranno presentare entro i termini che saranno stabiliti anno per anno dal Consiglio di facolta', apposita domanda al preside specificando:

1) il tipo di laurea cui aspirano;

2) la materia o il gruppo di materie in cui intendono svolgere la tesi ed eventualmente l'argomento di questa;

3) gli esami superati e le corrispondenti votazioni.

Le domande di cui sopra saranno prese in esame dal Consiglio di facolta' che assegnera' la tesi e designera' il relatore.

Nel caso che il candidato intenda presentare una tesi assegnata e svolta presso altre Universita', egli deve chiederne l'autorizzazione con apposita domanda, sulla quale decidera' pure il Consiglio di facolta'.

Art. 65. - L'esame di laurea consistera':

a)

in una prova scritta nel campo della specializzazione prescelta;

b)

in una prova orale a carattere generale;

c)

nella discussione della tesi (progetto corredato da favole grafiche, calcoli e relazione illustrativa).

Art. 66. - Ai laureati in ingegneria Che aspirano ai conseguimento di un'altra, laurea in ingegneria, in altra sottosezione, si concede l'iscrizione al 3° anno di applicazione.

Art. 67 , - Ai laureati in matematica o in matematica e fisica, sara' concessa l'iscrizione al 2° anno di applicazione, con l'obbligo di superare i residui esami del biennio propedeutico di ingegneria, prima di sostenere quelli del corso di applicazione e di seguire il piano di studi che verra', singolarmente stabilito dal rettore su proposta della Facolta'.

Art. 68. - Lo studente regolarmente iscritto in una delle sottosezioni puo' ottenere il passaggio ad un'altra, purche' ne faccia domanda entro il 31 dicembre.

Le modalita' della nuova carriera scolastica saranno determinate caso per caso dal rettore su proposta della Facolta'.

Art. 69. - Gli allievi ingegneri che domandino di essere iscritti nella Facolta' di Palermo, provenendo da altre Universita' con foglio di congedo, dovranno nella domanda d'iscrizione precisare l'ulteriore corsa di studi che desiderano seguire nella nuova sede. Su tale domanda si dovra' pronunciare il Consiglio di facolta', che potra' raccomandare all'interessato opportune modifiche od integrazioni al corso di studio come sopra specificato in relazione ai programmi di insegnamento svolti presso la Facolta' di Palermo.

I richiedenti potranno essere sottoposti ad un preventivo colloquio culturale.

Per gli esami complementari da superare non e' necessaria la iscrizione al corso qualora lo studente abbia gia' ottenuta la firma di frequenza nell'Universita' di provenienza, e l'insegnamento sia effettivamente impartito nella Facolta' di Palermo. Ove manchi questo insegnamento e la facolta', dichiari di non potere o di non volere costituire la Commissione di esame, lo studente e' tenuto ad iscriversi ripetente.

Art. 70. - A norma dell'art. 144, secondo comma testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, possono essere iscritti al triennio di applicazione per la laurea in ingegneria i tenenti in servizio permanente effettivo provenienti dalla scuola di applicazione di artiglieria e del genio: se del genio al 3° anno di applicazione; se di artiglieria ai 2° anno di applicazione.

Il rettore, su proposta della Facolta', stabilira' caso per caso il piano di studi.

L'art. 85, riguardante l'ordinamento del corso di specializzazione in studi coloniali, e' soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 53. - CARLOMAGNO

Art. 1

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