DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1185
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1588;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduta la domanda presentata dal sindaco dell'Aquila, nella sua qualita' di presidente del Consorzio dell'Istituto superiore di magistero dell'Aquila, per ottenere il pareggiamento dell'Istituto universitario di magistero, con sede in Aquila;
Veduto il decreto del Prefetto della provincia dell'Aquila in data 10 agosto 1955, n. 37583, col quale fu costituito un Consorzio tra l'Amministrazione provinciale ed il comune dell'Aquila per l'Istituto superiore di magistero dell'Aquila e ne fu approvato lo statuto;
Veduto il decreto del Prefetto della provincia dell'Aquila in data 1 dicembre 1955, n. 55290, col quale furono approvate le modifiche allo statuto del Consorzio per l'Istituto superiore di magistero dell'Aquila;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, concernente l'istituzione, presso la citta' dell'Aquila, di un Istituto universitario di magistero mantenuto a totale carico del Consorzio predetto.
Art. 2
Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo e' riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato alle Facolta' di magistero delle Universita' statali.
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 94 - RELLEVA
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 1
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila Art. 1. E' istituito nella citta' dell'Aquila l'Istituto universitarie di magistero, il quale ha lo scopo di conferire le lauree ed i diplomi di cui alle tabelle XIV, XV e XVII annesse al regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1652: Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni e precisamente: a) laurea in materie letterarie; b) laurea in pedagogia; c) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 2
Art. 2. L'Istituto universitario di magistero dell'Aquila e' fondate da un Consorzio denominato Consorzio per l'Istituto superiore di magistero dell'Aquila, istituito con decreto prefettizio del 10 agosto 1955, n. 37583, e successivamente modificato con decreto prefettizio del 1 dicembre 1955, n. 55290, il quale provvede al finanziamento di esso. Il funzionamento del Consorzio e' stabilito da apposito statuto, approvato dal Prefetto dell'Aquila.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 3
Art. 3. L'istituto e' retto dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti gli Istituti di magistero pareggiati e dalle norme del presente statuto.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 4
Art. 4. Il governo dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila spetta alle seguenti autorita': 1) il presidente del Consiglio di amministrazione; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il direttore dell'Istituto; 4) il Consiglio direttivo; 5) il Consiglio dei professori.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 5
Art. 5. Compongono il Consiglio di amministrazione: 1) il direttore dell'Istituto universitario di magistero, presidente; 2) un professore designato dal Consiglio direttivo; 3) un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Universita' e gli Istituti superiori; 4) un rappresentante del Consorzio di cui al precedente art. 2; 5) un rappresentante degli Enti contribuenti. Il segretario dell'Istituto di magistero funge da segretario del Consiglio. Il Consiglio di amministrazione dura in carica due anni e puo' essere riconfermato.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 6
Art. 6. Il presidente del Consiglio di amministrazione: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e procede alla esecuzione delle deliberazioni di esso; e) esercita l'autorita' disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 7
Art. 7. Il Consiglio di amministrazione: a) ha il governo morale e la gestione economica dell'Istituto; b) provvede alla compilazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi, con facolta' di deliberare storni da categoria a categoria del bilancio; c) delibera su proposta del Consiglio direttivo, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi; d) delibera sulla esenzione totale o parziale delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto. Per la validita' delle adunanze del Consiglio e' richiesto l'intervento di almeno tre consiglieri, oltre il presidente. Le funzioni di segreteria sono esercitate dal segretario dell'Istituto.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 8
Art. 8. Il governo didattico dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila spetta al direttore, al Consiglio direttivo, al Consiglio dei professori, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 9
Art. 9. Il direttore dell'Istituto dura in carica tre anni e puo' essere confermato. E' eletto tra i professori di ruolo dell'istituto.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 10
Art. 10. Il direttore: a) cura il regolare andamento degli studi e l'osservanza di tutte le norme relative; b) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti, a norma delle leggi vigenti per le Universita' dello Stato; c) convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio del professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni; d) riferisce con relazione annuale sull'andamento generale didattico e morale dell'Istituto; e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto. Il direttore per tutte le attribuzioni, in caso di assenza o di impedimento, e' supplito dal professore di ruolo piu' anziano di grado.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 11
Art. 11. Il Consiglio direttivo si compone di tutti i professori di ruolo.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 12
Art. 12. Il Consiglio direttivo: a) delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi; b) fa proposte e da' pareri su provvedimenti relativi allo stato giuridico dei professori di ruolo od alla nomina e conferma dei professori incaricati; c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 13
Art. 13. Il Consiglio dei professori, composto di tutti i professori dell'Istituto: a) coordina e rivede i programmi di insegnamento; b) delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto; c) da' parere su qualsiasi argomento di carattere generale, concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto. Per la validita' delle adunanze del Consiglio dei professori e richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri. Il piu' giovane esercita le funzioni di segretario.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 14
Art. 14. Corso di laurea, in materie letterarie (durata del corso: 4 anni) Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (triennale); 2) Lingua e letteratura latina (triennale); 3) Storia (triennale); 4) Geografia (triennale); 6) Storia della filosofia; 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Insegnamenti complementari: 1) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 2) Biologia delle razze umane; 3) Grammatica latina; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna; 5) Filologia germanica; 6) Filologia romanza; 7) Storia della grammatica e della lingua italiana; 8) Storia del Risorgimento; 9) Storia della geografia. Titolo di ammissione e' il diploma di abilitazione magistrale ed il concorso. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma, di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie; b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo. Il terzo anno del corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione. Ne corso di storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Gli esami sono, di regola, annuali. Per le materie pluriennali i candidati potranno sostenere due esami di una stessa materia in una stessa sessione (tale desiderio va espresso nella domanda di ammissione agli esami). Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale. La prova scritta di cultura generale deve essere sostenuta alla fine dell'ultimo anno di corso. Alla prova scritta di cultura generale sono assegnate sei ore di tempo; a quella di versione latina cinque ore ed a quella di lingua straniera quattro ore. La prova scritta di latino consiste in una versione dallo italiano; quella straniera in una versione dall'italiano. L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta, di argomento letterario, storico o geografico, ed in una discussione orale su di essa o su materie affini. Per essere ammesso all'esame di laurea l'alunno deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno quattro da lui scelti fra i complementari.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 15
Art. 15. Corso di laurea in pedagogia (durata del corso: 4 anni) Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Storia della filosofia (biennale); 4) Filosofia (biennale); 5) Pedagogia (triennale); 6) Storia (biennale); 7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale). Insegnamenti complementari: 1) Psicologia; 2) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 3) Storia dell'arte medioevale e moderna; 4) Filologia germanica; 5) Filologia romanza; 6) Biologia delle razze umane; 7) Storia della grammatica e della lingua italiana; 8) Storia della pedagogia. Titolo di ammissione e il diploma di abilitazione magistrale ed il concorso. Il concorso di ammissione consiste: e) nella valutazione dei voti riportati agli esami, per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scritta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche. Per le modalita' delle prove scritte ed orali, si veda l'ordine degli studi per la laurea in materie letterarie. Per lo svolgimento della composizione italiana sono assegnate sei ore di tempo. L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta, di argomento pedagogico o filosofico ed in una discussione orale su di essa e su materie affini. Per essere ammesso all'esame di laurea l'alunno deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 16
Art. 16. Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari (durata del corso: 3 anni) Insegnamenti fondamentali: 1) Pedagogia (triennale); 2) Lingua e letteratura italiana (biennale); 3) Lingua e letteratura latina (biennale); 4) Storia (biennale); 5) Geografia (biennale); 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 8) Igiene. Insegnamenti complementari: 1) Lingua straniera moderna a scelta (biennale). Titolo di ammissione e il diploma di abilitazione ed il concorso. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta. L'esame scritto di pedagogia ha carattere di saggio finale ed il candidato vi sara' ammesso solo dopo aver superato tutti gli esami del corso. A tale esame sono assegnate cinque ore di tempo. Per l'esame scritto di italiano sono assegnate cinque ore di tempo; per lo scritto di lingua straniera quattro ore. Per conseguire il diploma l'alunno deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 17
Art. 17. Con il manifesto degli studi il Consiglio dei professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli dorsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalle Facolta'.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 18
Art. 18. Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento. Il Consiglio dei professori stabilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni scritte e orali. L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle due lauree e del diploma puo' essere impartito a classi riunite.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 19
Art. 19. L'insegnamento e' impartito da professori di ruolo e da incaricati.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 20
Art. 20. Il numero dei posti di professori di ruolo e' di sei. Per la assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo o fuori ruolo delle Universita' dello Stato. La nomina viene fatta dal Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 21
Art. 21. Il conferimento degli incarichi di insegnamento e' deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo. in ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il conferimento e la retribuzione degli incarichi di insegnamento nelle Universita' di Stato.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 22
Art. 22. Ai professori di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza, mediante contratto con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni da stipularsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Istituto concorrera' nel versamento di contributi, che saranno stabiliti dal predetto contratto con un premio corrispondente alla meta' dell'intero contributo restando l'altra meta' a carico del professore assicurato. Nei casi di sospensione o riduzione dello stipendio, resta al pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dal Magistero, salvo la facolta' al professore interessato di assumere a proprio carico anche la predetta quota. La polizza viene intestata all'assicurato.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 23
Art. 23. Qualsiasi modificazione venisse apportata in seguito circa il trattamento economico dei professori di ruolo delle Universita' statali, si intende estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila- art. 24
Art. 24. I posti di lettore e di assistente straordinario sono determinati a seconda del bisogno, dal Consiglio di amministrazione, in ogni caso in misura non superiore a sei; essi sono nominati con l'osservanza delle disposizioni vigenti per gli assistenti e lettori straordinari nelle Universita' ed Istituti superiori di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni ed integrazioni.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.