DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1956, n. 1195
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1745, con il quale e' stata data esecuzione agli Accordi di carattere economico tra l'Italia e la Svizzera, conclusi in Berna il 21 ottobre 1950;
Riconosciuta la necessita' di emendare alcune clausole dell'Accordo di pagamento italo-svizzero, concluso in Berna il 21 ottobre 1950;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;. Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 22 dicembre 1955 per la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo di pagamento italo-svizzero del 21 ottobre 1950.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1956.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 96. - CARLOMAGNO
Scambio di Note
Scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera per la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo di pagamenti concluso a Berna il 21 ottobre 1950. Parte di provvedimento in formato grafico
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