DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1956, n. 1195

Type DPR
Publication 1956-08-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1745, con il quale e' stata data esecuzione agli Accordi di carattere economico tra l'Italia e la Svizzera, conclusi in Berna il 21 ottobre 1950;

Riconosciuta la necessita' di emendare alcune clausole dell'Accordo di pagamento italo-svizzero, concluso in Berna il 21 ottobre 1950;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;. Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 22 dicembre 1955 per la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo di pagamento italo-svizzero del 21 ottobre 1950.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1956.

GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1956

Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 96. - CARLOMAGNO

Scambio di Note

Scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera per la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo di pagamenti concluso a Berna il 21 ottobre 1950. Parte di provvedimento in formato grafico

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