DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956, n. 1210

Type DPR
Publication 1956-09-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 21341 e modificato con i regi decreti 15 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, n. 1785 e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633; 23 gennaio 1952, n. 66; 25 giugno 1953, n. 753; 30 luglio 1953, n. 758, 25 agosto 1953, n. 857; 25 agosto 1953, n. 992; 14 settembre 1954, n. 1198; 11 aprile 1955, n. 621; 31 agosto 1955, n. 896;, 25 settembre 1955, n. 958 e 25 febbraio 1956, n. 298; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 20 (gia' 16). - Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: a) "Economia montana e forestale"; b) "Tecnica commerciale dei prodotti agricoli"; c) "Storia delle esplorazioni geografiche". Art. 50 (gia' 47). - Il comma quinto e' sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti di storia greca e storia romana sono riuniti in unica cattedra. I corsi rispettivi vengono tenuti alternativamente e ogni anno viene indicato nel manifesto degli studi il corso che sara' impartito". Art. 54 (gia' 51). - Il comma secondo, riguardante la riunione degli insegnamenti di storia medioevale e storia moderna in unica cattedra, per il corso di laurea in filosofi a, e' soppresso. Art. 56 (gia' 53). - E' sostituito dal seguente "I laureati in lettere sono iscritti, sul loro domanda, al terzo o quarto anno del corso di laurea in filosofia a secondo del numero degli esami obbligatori e complementari, validi per il conseguimento della laurea in filosofia, superati durante il corso per il conseguimento della laurea in lettere". Art. 57. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' sostituito dal seguente: 1) Grammatica latina; 2) Filologia romanza; 3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 4) Filologia germanica; 5) Storia dell'arte medioevale e moderna; 6) Storia della grammatica e della lingua italiana; 7) Storia della musica. Art. 59. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia e' sostituito dal seguente: 1) Filologia romanza; 2) Filologia germanica; 3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 4) Psicologia; 5) Storia dell'arte medioevale e moderna; 6) Storia della pedagogia; 7) Storia delle dottrine politiche; 8) Psicologia dell'eta' evolutiva; 9) Geografia. Art. 65. - Il secondo comma, concernente l'argomento della dissertazione di laurea nella Facolta' di magistero, e' sostituito dal seguente: "L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie di carattere filosofico-pedagogico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia". Art. 74 (gia' 56). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche e' aggiunto quello di "astronomia". Art. 77 (gia' 59) riguardante le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in fisica. - Nella parte relativa all'esame di fisica sperimentale, e' cosi' modificato: "L'esame di fisica sperimentale deve precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica, fisica terrestre, fisica tecnica, elettrologia, radioattivita', onde elettromagnetiche". Art. 81 (gia' 63) riguardante le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in scienze naturali. - Nel primo comma e' inserita la seguente norma: "Non potra' essere ammesso a sostenere l'esame di geologia senza aver prima superato l'esame di mineralogia". Alt. 842 (gia' 64). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti: a) Matematiche superiori; b) Astronomia. Art. 83 (gia' 65). - Agli insegnamenti del corso di laurea in matematica e fisica, i cui esami non possono essere sostenuti senza aver superato l'esame di fisica sperimentale, e' aggiunto quello di "onde elettromagnetiche". Art. 92 (gia' 72). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria e' aggiunto quello di "impianti industriali elettrici e meccanici".

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1956

Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 107. - CARLOMAGNO

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