DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956, n. 1211
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950, n. 1278; 19 giugno 1951, n. 1093; 27 ottobre 1951, n. 1805; 27 ottobre 1951, n. 1806; 2 agosto 1952, n. 1222; 12 maggio 1953, n. 549; 26 aprile 1954, n. 740; 4 febbraio 1955, n. 125; 19 luglio 1955, n. 763 e 31 agosto 1955, n. 912; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 27. - E' aggiunto il seguente comma: "Alla Facolta' e' inoltre annesso un istituto di statistica, il quale e' organizzato come i seminari di cui a l'art. 23 del regolamento generale universitario, a cui possono essere ammessi solo laureati o studenti universitari". Art. 31. - Agli insegnamenti del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: a) Filosofia della storia; b) Storia greca; c) Storia contemporanea; d) Storia della letteratura latina medioevale; e) Lingua e letteratura spagnola. Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: a) Micropaleontologia; b) Geologia stratigrafica. Nel comma settimo, riguardante le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea medesimo, e' aggiunta la seguente norma: "l'esame di fisica terrestre se non ha superato quello di fisica sperimentale (biennale)". Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di "chimica farmaceutica applicata".
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 110. - CARLOMAGNO
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