DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1956, n. 1244
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Sono istituiti gli Uffici del registro di Avigliano, di Laviano e di Pont Canavese.
Art. 2
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza della disposizione di cui al precedente articolo, sono indicate nelle annesse tabelle A, B e C che vistate dal Ministro per le finanze, formano parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sara' fissata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entreranno in funzione gli Uffici di cui all'art. 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 15. - CARLOMAGNO
Tabelle
TABELLA A PROVINCIA DI POTENZA Distretto di Potenza Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B PROVINCIA DI SALERNO Distretto di Eboli Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C PROVINCIA DI TORINO Distretto di Cuorgne' Parte di provvedimento in formato grafico
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