DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1956, n. 1256
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 12 gennaio 1928, n. 63, con il quale i comuni di Cuvio, Cavona, Cuveglio in Valle, Duno e Vergobbio, in provincia di Varese, furono riuniti in un unico Comune denominato Cuvio;
Visto il proprio decreto 22 marzo 1954, n. 199, con il quale il comune di Duno e' stato ricostituito;
Vista l'istanza 9 marzo 1947, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Cuvio ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Cuvio in data 27 aprile 1947, n. 6; della Deputazione provinciale in data 11 settembre 1947, n. 1951, e del Consiglio provinciale di Varese in data 10 aprile 1956, n. 628, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere della prima Sezione del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 7 agosto 1956;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Cuvio, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al Comune risultante per effetto della ricostituzione del comune di Cuvio e' attribuita la denominazione di "Cuveglio".
Art. 2
Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Cuvio e di Cuveglio, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Cuvio alla data del presente decreto. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Cuvio, che sara' inquadrato negli organici dei nuovi comuni di Cuvio e di Cuveglio, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
GRONCHI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato atta Corte dei conti, addi' 7 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 3. - CARLOMAGNO
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