LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1259
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso. Al concorso di cui al comma precedente possono partecipare: a) i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo A, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica; b) i liberi professionisti, in possesso del diploma di ingegneria navale e meccanica, i quali: 1) abbiano svolto per almeno cinque anni attività professionale; 2) o abbiano svolto con piena soddisfazione, per almeno quattro anni, attività professionale nell'interesse del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843. I predetti debbono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'assunzione nelle carriere statali e non debbono aver superato l'età di quarantacinque anni. Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle lettere a) e b) n. 1, il periodo di appartenenza ai ruoli tecnici di gruppo A è cumulabile con quello dell'attività professionale. Due dei posti sono riservati ai professionisti di cui alla lettera b) n. 2.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.