DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1956, n. 1264

Type DPR
Publication 1956-07-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, n. 752;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 911;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 10 febbraio 1955, n. 4;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 dicembre 1955, n. 20;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Cagliari in data 13 marzo 1956 per il finanziamento di tre posti di professore di ruolo per gli insegnamenti di linguistica sarda, puericultura diritto costituzionale regionale rispettivamente presso le Facolta' di lettere e filosofia, medicina e chirurgia, ed economia e commercio dell'Universita' di Cagliari.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, tre posti di professore di ruolo destinati agli insegnamenti di linguistica sarda, puericultura e diritto costituzionale regionale in aggiunta a quelli indicati per le Facolta' di cui al precedente articolo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi esse previsti, i posti di cui al precedente articolo verranno senz'altro soppressi, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolari dei posti stessi.

GRONCHI ROSSI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1956

Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 19. - CARLOMAGNO

Convenzione istituzione professore linguistica sarda presso la Facolta' di lettere- art. 1

Repertorio n. 177 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di linguistica sarda presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantasei addi' tredici del mese di marzo, nell'ufficio del Presidente della Giunta regionale, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1952, a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Universita' medesima. Sono comparsi personalmente i signori: S. Ecc. l'on. prof. Giuseppe Brotzu, nato a Cagliari il 24 gennaio 1895, Presidente della Regione autonoma della Sardegna e domiciliato, per la carica, presso detto Ufficio di presidenza in Cagliari, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale in data 2 febbraio 1956 (allegato A), sulla base della legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 14 gennaio 1956, n. 1 (allegati rispettivamente B e C); Prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato dell'Universita' di Cagliari, nella sua qualita' di rettori e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' di cagliari in data 15 giugno 1955 (allegato D) e 8 marzo 1956 (allegato C). Premesso: a) che lo statuto dell'Universita' di Cagliari nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di lettere e filosofia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di linguistica sarda e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera a) che precede; c) che la legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, e modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) n. 1, in data 14 gennaio 1956, l'Amministrazione regionale della Sardegna e' stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Universita' di Cagliari per la istituzione di un posto di ruolo di linguistica sarda presso la Facolta' di lettere e filosofia (vedi allegati B e C); d) che la Giunta regionale con deliberazione in data 2 febbraio 1956 ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione, fissando la conseguente spesa annua in lire duemilioniduecentomila (2.200.000) (vedi allegato A); e) che il Consiglio della facolta' di lettere e filosofia (allegato E), il Senato accademico (allegato F) e il Consiglio di amministrazione (allegati D, G) dell'Universita' di Cagliari hanno deliberato ciascuno per quanto di sua competenza di accettare col piu' vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo, e di autorizzare il rettore della Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione. Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di Cagliari, sara' istituita, ai sensi dell'art. 3, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico della legge sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo di linguistica sarda.

Convenzione istituzione professore linguistica sarda presso la Facolta' di lettere- art. 2

Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di linguistica sarda la somma annua di lire duemilioniduecentomila (2.200.000) a decorrere dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa.

Convenzione istituzione professore linguistica sarda presso la Facolta' di lettere- art. 3

Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre a versare la somma di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione professore linguistica sarda presso la Facolta' di lettere- art. 4

Art. 4. L'Universita' di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di linguistica sarda, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro. Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla. Regione all'Universita' di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione dell'Istituto al quale detto insegnamento di linguistica sarda fara' capo.

Convenzione istituzione professore linguistica sarda presso la Facolta' di lettere- art. 5

Art. 5. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato, il contributo di lire duemilioniduecentomila di cui al precedente art. 2 risultasse inferiore alla somma che l'Universita' di Cagliari e' tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 4, per il professore di ruolo di linguistica sarda, la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza. La inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della presente convenzione, il posto di ruolo di cui trattasi sara' di conseguenza soppresso e il relativo titolare cessera' dal servizio.

Convenzione istituzione professore linguistica sarda presso la Facolta' di lettere- art. 6

Art. 6. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contribuito previsto, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con conseguente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e la cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Convenzione istituzione professore linguistica sarda presso la Facolta' di lettere- art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione professore linguistica sarda presso la Facolta' di lettere- art. 8

Art. 8. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Cagliari e' esente da tassa di registro e bollo ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi della istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva non appena sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine sette e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui appresso con me lo sottoscrivono. Il Presidente della Regione BROTZU Il rettore PERETTI L'Ufficiale rogante PIGODDI Registrato a Cagliari il 14 marzo 1956 al n. 8183, mod. 1. vol. 363. - Lire: gratis.

Convenzione istituzione professore puericultura Facolta' di medicina Cagliari- art. 1

Repertorio n. 176 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di puericultura presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantasei addi' tredici del mese di marzo, nell'ufficio del Presidente della Giunta regionale, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Universita' medesima. Sono comparsi personalmente i signori: S. Ecc. l'on. prof. Giuseppe Brotzu, nato a Cagliari il 24 gennaio 1895, Presidente della Regione autonoma della Sardegna e domiciliato, per la carica, presso detto Ufficio di presidenza in Cagliari, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale in data 2 febbraio 1956 (allegato A), sulla base della legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della. Regione autonoma della Sardegna (parte la e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 14 gennaio 1956, n. 1 (allegati rispettivamente B e C); Prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato dell'Universita' di Cagliari, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Cagliari in data 15 giugno 1955 (allegato D) e 8 marzo 1956 (allegato G). Premesso: a) che lo statuto dell'Universita' di Cagliari nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di puericultura e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera a) che precede; c) che la legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, e modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bolletino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) n. 1, in data 14 gennaio 1956, l'Amministrazione regionale della Sardegna e' stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Universita' di Cagliari per la istituzione di un posto di ruolo di puericultura presso la Facolta' di medicina e chirurgia (vedi allegati B e C); d) che la Giunta regionale con deliberazione in data 2 febbraio 1956 ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione, fissando la conseguente spesa annua in lire duemilioniduecentomila (2.200.000) (vedi allegato A); e) che il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (allegato E), il Senato accademico (allegato F) e il Consiglio di amministrazione (allegato D, G) dell'Universita' di Cagliari hanno deliberato ciascuno per quanto di sua competenza di accettare col piu' vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo, e di autorizzare il rettore della Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione. Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari, sara' istituita, ai sensi dell'art. 63 comma secondo e dell'art. 100 comma secondo, del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo di puericultura.

Convenzione istituzione professore puericultura Facolta' di medicina Cagliari- art. 2

Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezza del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di puericultura la somma annua di lire duemilioniduecentomila (2.200.000) a decorrere dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa.

Convenzione istituzione professore puericultura Facolta' di medicina Cagliari- art. 3

Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre a versare la somma di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione professore puericultura Facolta' di medicina Cagliari- art. 4

Art. 4. L'Universita' di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di puericultura, compresi i relativi onori fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Universita' di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione dell'Istituto ai quale detto insegnamento di puericultura fara' capo.

Convenzione istituzione professore puericultura Facolta' di medicina Cagliari- art. 5

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.