DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 1265
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, che conferisce al Governo la delega ad adeguare le norme di attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, coordinandole con quelle contenute nella legge 26 novembre 1955, n. 1148;
Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
CAPO I Predisposizione dei piani ed esecuzione delle costruzioni
Art. 1
Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono.
Art. 2
I piani di costruzione e di ripartizione previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, devono essere sottoposti dal Comitato di attuazione all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Solo dopo l'approvazione, i piani divengono esecutivi.
Art. 3
I programmi delle opere da eseguire in attuazione del secondo piano settennale devono essere coordinati con quelli predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, in sede dell'apposito Comitato di coordinamento costituito con decreto Presidenziale del 25 gennaio 1954. Le deliberazioni relative ai tipi ed ai criteri generali di costruzione degli alloggi ed ai complessi urbanistici, in attuazione del secondo piano, sono assunte dagli organi deliberanti del piano stesso previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 4
Nei piani annuali previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, modificato dall'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, il Comitato di attuazione deve indicare gli enti, le aziende o le cooperative incaricati delle costruzioni e, per ciascuno di essi, il numero di alloggi da costruire ed i termini di inizio e di ultimazione delle costruzioni. Gli enti, le cooperative e le aziende di cui al comma precedente, che non inizino i singoli lavori di costruzione entro le date determinate nel piano, possono essere esclusi dall'attuazione del piano stesso. In tal caso, come anche nel caso in cui gli enti non accettino l'incarico delle costruzioni, il Comitato di attuazione provvede alle necessarie modifiche del piano di ripartizione, incaricando direttamente la gestione INA-Casa, ovvero indicando altri enti cui dovranno essere affidati i lavori, in sostituzione degli enti, delle aziende o cooperative esclusi.
Art. 5
Ai fini della predisposizione dei piani di costruzione previsti dagli articoli 1 ed 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 e dei piani annuali di ripartizione, il Comitato di attuazione ha facolta' di richiedere al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a tutte le altre Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonche' agli Istituti per le case popolari, all'INCIS e a tutti gli altri enti di diritto pubblico che comunque svolgano attivita' edilizia, notizie, dati e programmi di costruzione e di piani edilizi in via di attuazione. Il Comitato ha altresi' facolta' di richiedere all'Istituto centrale di statistica, nonche' ai servizi statistici delle Amministrazioni pubbliche in genere, dati statistici sulla occupazione operaia, sull'affollamento nonche' altre notizie relative al mercato delle abitazioni, allo stato dell'urbanesimo ed alle necessita' della popolazione lavoratrice. Il Comitato di attuazione ha facolta' di chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche dati ed assistenza per la risoluzione di problemi inerenti alla piu' razionale ed economica costruzione delle case.
Art. 6
L'incarico della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione, nonche' alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, aziende o cooperative autorizzate a costruire direttamente ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' dato dal Consiglio direttivo, previo esame dei progetti di costruzione. In via generale dovra' essere adottato un capitolato d'appalto, uniformato a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici, predisposto dalla gestione INA-Casa. Tuttavia, in relazione all'importanza e all'attivita' delle amministrazioni, enti, aziende o cooperative incaricati delle costruzioni, potranno essere adottati i capitolati per essi vigenti e quegli altri cui essi intendano riferirsi sempreche' siano riconosciuti idonei dalla gestione INA-Casa e siano uniformati a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici. Allo scopo di ottenere la perfetta e tempestiva esecuzione del piano di costruzione nei limiti segnati dal Comitato di attuazione, nei capitolati di appalto, la gestione INA-Casa fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori appaltati, la decadenza nei casi piu' gravi di inosservanza del contratto, nonche' le penalita' per i ritardi nella esecuzione dei lavori. Salvo quanto espressamente stabilito dalle presenti norme e dal regolamento, i rapporti fra le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, i consorzi, le cooperative e le aziende che abbiano assunto incarico di costruire alloggi per i lavoratori ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, da una parte, e la gestione INA-Casa dall'altra, sono regolati da convenzioni. L'incarico assunto dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, una volta stipulata la convenzione, e' considerato compito istituzionale anche se la sua assunzione non sia prevista dalle norme legislative o statutarie che regolano l'ordinamento di questi.
Art. 7
La gestione dei lavori spetta alle amministrazioni, enti, aziende o cooperative incaricati delle costruzioni che ne rispondono a tutti gli effetti verso la gestione INA-Casa. La vigilanza sui lavori spetta alla gestione INA-Casa, che a tal fine si puo' avvalere di professionisti di sua fiducia. I collaudatori e le Commissioni di collaudo, qualunque sia l'importo delle opere, saranno nominati dalla gestione INA-Casa tra coloro che siano iscritti nello elenco del Ministero dei lavori pubblici. Sulle vertenze sorte con le imprese in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali, ove l'importo delle richieste superi i trenta milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Gli organi tecnici e le persone singole debbono presentare periodicamente relazioni sullo stato di esecuzione dei lavori. Sulla base degli elementi forniti ed in relazione allo stato di avanzamento delle costruzioni, la gestione INA-Casa dispone il pagamento delle rate di finanziamento delle costruzioni stesse agli enti incaricati nei termini fissati dalle singole convenzioni. Il Comitato di attuazione ai fini dei compiti attribuitigli dal secondo comma dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si avvale di professionisti di propria fiducia, i quali sono compensati in base a tariffe previamente determinate.
Art. 8
Nella ripartizione delle costruzioni nelle singole localita', compatibilmente con la disponibilita' delle aree fabbricabili e con la esigenza del contenimento dei costi, si avra' cura di evitare il concentramento di alloggi in zone non sufficientemente dotate di servizi civici e sociali ed altresi' di favorire per quanto possibile, l'inserimento delle costruzioni INA-Casa fra i normali nuclei urbani, nonche' l'eliminazione di agglomerati di abitazioni improprie e malsane.
Art. 9
L'autorizzazione agli enti pubblici, alle aziende e alle cooperative a costruire direttamente puo' essere concessa solo qualora risulti che sono stati regolarmente versati i contributi maturati e dagli stessi dovuti per i dipendenti dell'azienda, o per i lavoratori soci della cooperativa. La somma che i singoli enti, le singole aziende o cooperative possono essere autorizzati ad impiegare nelle costruzioni dirette, non deve superare l'ammontare complessivo risultante dall'importo dei seguenti contributi dovuti alla gestione INA-Casa nel periodo intercorrente fra la data dell'inizio dei lavori e quella del 31 marzo 1963: a) l'importo pari a nove decimi dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti dagli enti pubblici o dalle aziende o soci delle cooperative autorizzati; b) l'importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dagli enti o dalle aziende presso i quali i lavoratori di cui alla lettera a) prestano la loro opera; c) l'importo dovuto dallo Stato per contributi di cui all'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che si maturino rispetto all'ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b); d) l'importo dovuto dallo Stato per contributi calcolati ai sensi dell'art. 22 della legge suddetta, che si maturino fino al 31 marzo 1963. Alle aziende che non abbiano impiegato nel corso del primo settennio gli importi massimi consentiti dal comma precedente, puo' essere nel secondo settennio consentita una maggiorazione sull'importo massimo previsto dal comma stesso fino al raggiungimento dell'aliquota consentita per l'effettuazione di costruzioni dirette per i due settenni. La somma complessiva impiegata nelle costruzioni e' calcolata tenendo conto, ai fini del computo dei contributi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo della retribuzione complessiva dei lavoratori dipendenti dagli enti pubblici, dalle aziende, o soci delle cooperative, al momento della richiesta di autorizzazione a costruire direttamente.
Art. 10
Gli enti pubblici, le aziende o cooperative autorizzati alla costruzione diretta ed ai quali la gestione INA-Casa abbia concessa la sospensione dei versamento dei contributi, sono obbligati a presentare alla gestione stessa allo scadere di ogni semestre, il rendiconto dei contributi relativi ai propri dipendenti. L'inottemperanza a tale disposizione comporta per gli enti, le aziende o le cooperative, la decadenza dalla sospensione dei contributi. Non appena la gestione INA-Casa rileva che l'importo ammesso a non essere versato ed impiegato nelle costruzioni dirette, e' stato totalmente recuperato, e' revocata la sospensione; gli enti, le aziende o cooperative interessati debbono riprendere il regolare versamento dei contributi dalla prima mensilita' successiva a quella in cui si e' verificato il recupero totale delle somme da essi anticipate. In caso di inosservanza gli enti e le aziende sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 7 e 26 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Art. 11
Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione a costruire direttamente, gli enti pubblici, le aziende e le cooperative sono tenuti ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, nei limiti di cui ai precedenti, articoli 9 e 10 delle presenti norme. Qualora non sia stata autorizzata la Sospensione del versamento dei contributi da parte degli enti o delle aziende o la riscossione diretta dei contributi stessi da parte delle cooperative, la gestione INA-Casa corrisponde, alla fine di ogni semestre: a) limitatamente alle quote di cui e' stato autorizzato l'impiego, i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dopo l'inizio dei lavori; b) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge 28 febbraio 1949, n. 43; c) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Qualora sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti dei contributi da parte degli enti pubblici, delle aziende o la riscossione diretta da parte delle cooperative la corresponsione da parte della gestione INA-Casa dei contributi di cui al precedente comma e' limitata alla eventuale eccedenza dell'importo dei fondi impiegati nelle costruzioni rispetto all'ammontare complessivo ammesso a carico degli enti, delle aziende, o alla riscossione diretta da parte delle cooperative. La gestione INA-Casa puo' trattenere, sui versamenti di cui al precedente comma, le eventuali eccedenze, risultanti dai rendiconti semestrali previsti dal precedente art. 10 dei contributi dovuti dagli enti e dalle aziende rispetto all'ammontare per il quale sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti, qualora gli enti e le aziende non abbiano regolarmente e tempestivamente provveduto al versamento del relativo importo, a norma di legge, agli enti incaricati della riscossione e salva, in ogni caso, l'applicazione delle penalita' di legge. Dopo il collaudo dei lavori si provvede al regolamento dei conti fra la gestione INA-Casa e gli enti, le aziende o cooperative, tenendo conto, entro i limiti massimi fissati dal Comitato, dei capitali impiegati dagli enti, dalle aziende o cooperative, dei contributi dovuti dai lavoratori, dagli enti e dalle aziende e dei versamenti effettuati dalla gestione INA-Casa, ai sensi del secondo comma lettere b) e c). Gli enti e le aziende restano obbligati a versare non oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del conguaglio, i contributi dovuti in proprio e quelli dei lavoratori, per la parte che non risulta conteggiata in sede di regolamento dei conti. In caso di inosservanza, gli enti e le aziende sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 7 e 26 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Art. 12
Qualora gli enti, le aziende o cooperative, che abbiano avuto l'autorizzazione a costruire direttamente non compiano le costruzioni entro il 31 marzo 1959 la gestione INA-Casa potra' sostituirsi ad essi per l'ultimazione delle costruzioni. In tal caso il regolamento dei conti previsto dall'articolo precedente si effettua al momento della sostituzione. Per le assegnazioni degli alloggi alla cui costruzione siano stati autorizzati gli enti, le aziende o cooperative, per i quali operi la sostituzione prevista dal primo comma del presente articolo, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, restano tuttavia salvi gli effetti delle assegnazioni gia' effettuate alla data della sostituzione.
Art. 13
Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, circa la ripartizione degli importi delle costruzioni sul territorio nazionale, il Comitato di attuazione dovra' tener conto del complesso di tutte le costruzioni programmate, siano esse previste in base ai piani generali, sia in base ad autorizzazione diretta concessa ad Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, aziende o cooperative, in relazione agli impegni finanziari assunti e gravamiti sul secondo settennio. Alle costruzioni eventualmente commesse alla gestione INA-Casa non previste dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, non potranno contribuire finanziamenti derivanti dai fondi previsti dagli articoli 2 e 3 della citata, legge 26 novembre 1955, numero 1148.
CAPO II Assegnazione degli alloggi costruiti dalla gestione INA-Casa e dagli organismi ammessi alla costruzione diretta
Art. 14
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