DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956, n. 1277
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione atipulata in Napoli in data 14 luglio 1950, nonche' l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in data 19 luglio 1956 per il finanziamento di un porte di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della puericultura in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui all'art. 1 non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.
GRONCHI ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 49. - CARLOMAGNO
Convenzione posto professore per puericultura facolta' medicina Napoli- art. 1
Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di puericultura presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantasei, addi' quattordici del mese di luglio, alle ore 10, nella sala delle riunioni della Universita' degli studi di Napoli. Innanzi a me dott. Esposito Gennaro direttore amministrativo della Universita' di Napoli, funzionario delegato ai rogiti nell'interesse dell'Amministrazione universitaria con decreto rettoriale in data 19 maggio 1944 ed alla presenza dei signori: dott. Sacco Michelangelo di Vincenzo, di anni 34 dott. Palomba Giuseppe fu Andrea, di anni 39, testimoni cognanti ed idonei. Sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori Da una parte: 1) prof. Luigi Auricchio fu. Luigi, nato a S. Giovanni a Teduccio e residente a Napoli, sovraintendente generale della Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Governo della detta Real Casa Santa dell'Annunziata con deliberazioni in data 26 aprile 1956 e del 17 maggio 1956, rese esecutive nelle forme di legge, con approvazione del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica nelle sedute dell'11 maggio 1956 e del 1 giugno 1956, che per estratto autentico si allegano al presente atto e di cui fanno parte integrante sotto lettera A e B. Dall'altra parte: 2) prof. Pontieri Ernesto fu Giuseppe, nato a Nocera Terinese e residente in Napoli, nella sua qualita', di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Napoli, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione in data 11 luglio 1956 del Consiglio di amministrazione di detta Universita', che per estratto autentico si allega al presente atto sotto lettera C; comparenti della cui identita' personale io sottoscritto ufficiale rogante sono certo, Premesso: a) che lo statuto della Universita' degli studi di Napoli, propriamente nell'ordinamento didattico della Facolta' di medicina e chirurgia prevede per il corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento ufficiale di puericultura, e che, per regioni di evidente opportunita' espresse dal parere della Facolta' medica di Napoli nella tornata del 23 gennaio 1956 si rende necessario di istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli allo scopo di perseguire le sue finalita' nel promuovere quanto possa direttamente od indirettamente determinare progressi e vantaggi nel campo dell'assistenza all'infanzia, finalita' che gia' nel lontano 1874 si concretarono con la decisione da parte del Governo dell'epoca (nella seduta del 14 marzo di quell'anno) di istituire il primo insegnamento universitario di pediatria nel Mezzogiorno d'Italia si fa promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente; c) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Napoli, con deliberazione rispettivamente in data 20 giugno 1956, in data 7 luglio 1956 ed in data 11 luglio 1956, hanno esaminato ed approvato entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di puericultura, ed il relativo schema. Tutto cio' premesso: Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. - Presso la Universita' degli studi di Napoli, f istituito, in aggiunta ai posti di ruolo statali assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con io norme dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo statale riservato all'insegnamento di puericultura.
Convenzione posto professore per puericultura facolta' medicina Napoli- art. 2
Art. 2. - La Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali e anticipate, all'Universita' degli studi di Napoli, per il mantenimento del posto di ruolo di puericultura di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare dal posto stesso, il contributo annuo di lire duemilioniduecentomila (2.200.000), pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitari.
Convenzione posto professore per puericultura facolta' medicina Napoli- art. 3
Art. 3. - Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e Indennita' varie) del professore titolare della cattedra di puericultura di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2 la Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli si obbliga a versare il suo contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data del provvedimento per opera del quale il costo del mantenimento del posto avra' superato la spesa di lire duemilioniduecentomila (2.200.000).
Convenzione posto professore per puericultura facolta' medicina Napoli- art. 4
Art. 4. - La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di puericultura si intendera' senz'altro soppresso, e il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione posto professore per puericultura facolta' medicina Napoli- art. 5
Art. 5. - La Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli si obbliga inoltre, per il primo ventennio di durata della convenzione, nonche' per tutto il periodo di eventuale proroga della convenzione stessa, a versare all'Universita' degli studi di Napoli, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti l'ulteriore somma di lire duecentomila (L. 200.000) annue, per costituire urto speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di puericultura nel caso in cui egli abbia a cessare dal servizio, maturando il diritto al trattamento medesimo con esonero della Real Casa Santa dell'Annunziata da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilita' in ordine al suddetto trattamento di cessazione dal servizio.
Convenzione posto professore per puericultura facolta' medicina Napoli- art. 6
Art. 6. - L'Universita' degli studi di Napoli si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare di ruolo dei l'insegnamento di puericultura compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra, in conto entrate del Tesoro; b) destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a); c) versare allo Stato annualmente, la somma di lire duecentomila (L. 200.000) che le verra' corrisposta dalla Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione, con esonero dell'Universita' stessa da ogni altro obbligo e responsabilita'.
Convenzione posto professore per puericultura facolta' medicina Napoli- art. 7
Art. 7. - La presente convenzione avra' la durata di venti anni, con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Napoli del professore titolare della cattedra di puericultura, e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione posto professore per puericultura facolta' medicina Napoli- art. 8
Art. 8. - La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Napoli, sara' registrata in esenzione della tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, viene letto, presenti i testi, ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione della Universita' degli studi di Napoli. Non si da' lettura degli allegati perche' le parti, con il mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza. F.to Luigi Auricchio fu Luigi " Ernesto Pontieri fu Giuseppe " Michelangelo Sacco di Vincenzo " Giuseppe Palomba fu Andrea " Gennaro Esposito Registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli, addi' 16 luglio 1956, n. 1284, mod. I, vol. 307, foglio 176. Esatte L. esente. Il procuratore superiore f.to: Olindo Fenizia. Registrato al Repertorio degli atti della Universita' di Napoli al n. 133 - 11 semestre 1556.
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