DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1312

Type DPR
Publication 1956-11-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Bologna in data 7 settembre 1955 e 5 ottobre 1956 tra l'Universita' degli studi e il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, per il finanziamento della Facolta' di magistero che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di Bologna.

Art. 2

In aggiunta alle Facolta' della Universita' di Bologna indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' istituita la Facolta' di magistero, la quale viene mantenuta con i mezzi forniti, secondo la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente articolo, dall'ente sovventore.

Art. 3

Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facolta'.

Art. 4

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sei posti di professore di ruolo e sei posti di assistente straordinario per la Facolta' di magistero dell'Universita' di Bologna.

Art. 5

Fino a quando non faranno parte della Facolta' di magistero almeno tre professori di ruolo il Consiglio della facolta' sara' composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facolta' o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facolta'.

Art. 6

L'art. 7 della convenzione stipulata in data 7 settembre 1955 e' soppresso.

Art. 7

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente art. 1 non siano rinnovati alla scadenza oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, la Facolta' ed i posti di cui al precedente art. 4 sono senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per l'ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione, che possa spettare ai titolari stessi.

GRONCHI ROSSI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1956

Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 83. - CARLOMAGNO

Convenzione istituzione e funzionamento facolta' magistero- art. 1

Repertorio n. 548 Convenzione per la istituzione ed il funzionamento della Facolta' di magistero presso la Universita' degli studi di Bologna. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantacinque (1955) addi' sette (7) del mese di settembre alle ore diciotto e trenta (18,30); in una sala del Rettorato della Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio del fu Filippo, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica per conto della Universita' stessa a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pag. 445, vol. 5° della Raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori: Cicognani dott. Celso fu Ettore, nato e domiciliato a Ravenna, sindaco del Comune di Ravenna; Martoni on. Anselmo fu Tommaso, nato a Conselice (Ravenna), domiciliato a Molinella, sindaco del comune di Molinella; si sono personalmente costituiti i signori: Dozza on. Giuseppe fu Achille, nato e domiciliato a Bologna, sindaco del comune di Bologna, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di consigliere del Consorzio interprovinciale universitario per la Universita' degli studi di Bologna, ed in rappresentanza dello stesso, a cio' espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo nella seduta del giorno 30 luglio 1955 il cui verbale in estratto per copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera A; Battaglia prof. Felice fu Antonino, nato a Palmi (Reggio Calabria) e domiciliato a Bologna, rettore della Universita' di Bologna il quale interviene al presente atto in nome e rappresentanza della Universita' medesima debitamente e tempestivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Universita' stessa nella seduta del giorno 14 luglio 1955, il cui verbale in estratto per copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera B; tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io sottoscritto ufficiale rogante sono certo e faccio fede. Premesso: che il vigente regolamento didattico universitario approvato con decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, ed il relativo regolamento esecutivo, approvato con regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono la istituzione presso le Universita' di Facolta' di magistero; che per l'art. 18 del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto dell'Universita' di Bologna puo' essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla istituenda Facolta' di magistero ed infatti tale modifica e' gia' in corso; che il Consorzio interprovinciale universitario nella adunanza del giorno 30 luglio 1955 il cui verbale in estratto per copia conforme trovasi gia' allegato al presente atto sotto la lettera A, sensibile ai calorosi e ripetuti voti della Facolta' di lettere e filosofia, del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Bologna, per la istituzione, da gran tempo richiesta, della Facolta' di magistero presso l'Universita' degli studi di Bologna, avvalendosi anche dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo dagli Enti locali cittadini, e' venuto nella determinazione di assumersi l'onere del finanziamento di sei posti di ruolo di professore e di sei posti di assistente straordinario in favore della istituenda Facolta' di magistero stessa; che il Senato accademico nell'adunanza del giorno 13 luglio 1955 il cui verbale in estratto per copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera C, ha espresso con vivo compiacimento parere pienamente favorevole alla istituzione di quel numero massimo di posti di ruolo di professore e di assistente straordinario di cui il Consorzio interprovinciale assicuri il finanziamento; che il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Bologna nell'adunanza del giorno 14 luglio 1955 il cui verbale in estratto per copia conforme e' gia' allegato al presente atto sotto la lettera B, ha esaminato ad approvato la proposta istituzione, mediante convenzione, di sei posti di ruolo di professore e di sei posti di assistente straordinario in favore della istituenda Facolta' di magistero presso l'Universita' degli studi di Bologna, deliberando altresi' di assumere a carico del bilancio dell'Universita' ogni altro onere che sia per derivare dalla istituzione e dal funzionamento della Facolta' di magistero, oltre quelli assunti dal Consorzio, si che nessuna spesa venga comunque a gravare il bilancio dello Stato; in conformita' a tali premesse che vengono ampiamente confermate quali facenti parte integrante di questo atto, i come sopra costituiti signori, in esecuzione delle loro volonta' personali e delle autorizzazioni ricevute dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue. Art. 1. Il Consorzio interprovinciale universitario e l'Universita' degli studi di Bologna si impegnano ed obbligano a provvedere come appresso alle spese occorrenti per la istituzione ed il funzionamento della facolta' di magistero presso l'Universita' degli studi di Bologna stessa a decorrere dall'anno accademico 1955-56.

Convenzione istituzione e funzionamento facolta' magistero- art. 2

Art. 2. Correlativamente all'impegno di cui all'art. 1 il Consorzio interprovinciale universitario assume l'obbligazione di finanziare la istituzione ed il mantenimento di sei posti di ruolo di professore da istituirsi a norma dell'art 63 secondo comma, e dell'art. 100 secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), per la Facolta' di magistero della Universita' degli studi di Bologna, nonche' di sei assistenti straordinari da assumersi a' sensi dell'[art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465~art2), primo comma.

Convenzione istituzione e funzionamento facolta' magistero- art. 3

Art. 3. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna di ospitare la Facolta' di magistero in locali idonei, consentendo altresi' che la Facolta' stessa si avvalga dell'attrezzatura didattica e scientifica dell'affine Facolta' di lettere e filosofia, secondo quelle che potranno essere le reciproche intese.

Convenzione istituzione e funzionamento facolta' magistero- art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Bologna si obbliga a mettere a disposizione per la Facolta' di magistero i mezzi e le somme che altri Enti e privati in proseguo offrano, pur se i medesimi non possano per disposizioni di legge o per circostanze particolari assumere impegni pluriennali.

Convenzione istituzione e funzionamento facolta' magistero- art. 5

Art. 5. Presso l'Universita' degli studi di Bologna saranno istituiti ed assegnati alla Facolta' di magistero, a' sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), sei posti di ruolo di professore da destinarsi a quegli insegnamenti della Facolta' di magistero stessa che verranno in un primo tempo designati nelle dovute forme. In relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e scientifica della Facolta' di magistero durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si rendera' per qualsiasi motivo vacante potra' essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo e' stato assegnato. Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sara' provveduto con incarichi annuali, con riserva, per quanto sia possibile, di insegnamenti comuni con la Facolta' di lettere e filosofia della Universita' degli studi di Bologna.

Convenzione istituzione e funzionamento facolta' magistero- art. 6

Art. 6. Nello statuto della Universita' degli studi di Bologna, saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facolta' di magistero secondo le proposte gia' formulate dalle competenti autorita' accademiche.

Convenzione istituzione e funzionamento facolta' magistero- art. 7

Art. 7. Alle eventuali necessita' che si verificassero di personale amministrativo e subalterno sara' provveduto mediante assunzione, nei limiti del bisogno, del personale stesso con contratto a termine, rinnovabile, da parte dell'Universita' di Bologna.

Convenzione istituzione e funzionamento facolta' magistero- art. 8

Art. 8. Il Consorzio interprovinciale universitario, assume l'obbligazione di finanziare i sei posti di ruolo di professore, nonche' i sei posti di assistente straordinario di cui all'art. 1 della presente convenzione, e a tal fine si impegna ed obbliga a corrispondere annualmente alla Universita' degli studi di Bologna per la durata di venti anni a decorrere dalla data di nomina dei singoli professori di ruolo ed alla condizione della esistenza delle cattedre funzionanti, nonche' di quella degli assistenti straordinari di cui si e' sopra detto, le somme corrispondenti all'importo degli emolumenti tutti dovuti ai professori che saranno nominati in ciascuna delle cattedre ed agli assistenti straordinari suddetti compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei professori dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, e su quelli degli assistenti effettuati per qualsiasi titolo a norma di legge. Lo stesso Consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga altresi' a versare all'Universita' degli studi di Bologna per il detto periodo, le ulteriori somme corrispondenti ad eventuali futuri aumenti lordi del trattamento economico dei professori e degli assistenti di cui sopra, disposti da norme legislative nonche' l'ammontare lordo dell'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari di detti posti, qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione dei posti stessi.

Convenzione istituzione e funzionamento facolta' magistero- art. 9

Art. 9. L'Universita' degli studi di Bologna per parte sua, in esecuzione della deliberazione suindicata e correlativamente all'impegno assunto dal Consorzio interprovinciale universitario, ai sensi dei precedenti articoli, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei sei posti di ruolo di cui all'art. 2 della presente convenzione, da destinarsi alle materie che l'autorita' competente designera', salvo quanto contemplato dall'ultimo comma dell'art. 5, compresi i relativi oneri fiscali l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti professori dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro', oltre agli eventuali futuri aumenti del trattamento economico dei professori universitari, nonche' l'importo dell'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione di uno o piu' dei posti stessi.

Convenzione istituzione e funzionamento facolta' magistero- art. 10

Art. 10. La presente convenzione avra' la durata di anni venti per ogni posto di ruolo a decorrere dalla nomina del primo e rispettivo professore titolare e si intendera', rinnovabile per uguale periodo, salvo che non intervenga almeno un anno prima della sua scadenza una formale disdetta. La decorrenza, agli effetti degli impegni economici e delle conseguenze giuridiche per ciascuno e singolo posto di ruolo prendera' inizio dalla data in cui esso verra' effettivamente coperto.

Convenzione istituzione e funzionamento facolta' magistero- art. 11

Art. 11. Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza o comunque in qualsiasi momento o per qualsiasi motivo venisse meno o divenisse insufficiente il finanziamento da parte(del Consorzio interprovinciale universitario, i posti di professore di ruolo e quelli di assistente straordinario di cui trattasi, si intenderanno senza altro soppressi con ogni conseguenza di legge, compresa la cessazione dal servizio dei titolari dei posti medesimi. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, sara' registrata in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55), Richiesto io funzionario delegato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto della Universita' di Bologna; ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e da me letto, in presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volonta' ed a quella degli Enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con i testi medesimi, e con me funzionario delegato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto della Universita' di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei signori comparenti. L'atto consta di cinque fogli scritti su quattordici pagine intere e alcuna righe della quindicesima da persona di mia fiducia sotto la mia direzione. F.to Giuseppe Dozza F.to Felice Battaglia F.to Celso Cicognani, teste F.to Anselmo Martoni, teste F.to Sebastiano Mazzaracchio, ufficiale rogan te Registrato a Bologna, atti pubblici, il 9 settembre 1955, n. 3544, vol. 512. Il procuratore superiore f.to G. Marullo. Copia conforme all'originale firmato a norma di legge. Bologna, addi' 8 settembre 1955 Il funzionario delegato ai contratti f.to: Sebastiano Mazzaraochio.

Convenzione istituzione e funzionamento facolta' magistero Atto aggiuntivo- art. 1

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