LEGGE 19 novembre 1956, n. 1318
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, già dichiarati non idonei, di ripetere l'istanza per il passaggio o per l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983. È abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque, contrasti con la presente legge.
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