LEGGE 8 novembre 1956, n. 1325

Type Legge
Publication 1956-11-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai titolari di beni di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, a quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, nonchè a quelli di cui all'art. 2, punto secondo, lettere a) e b), dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, verrà liquidato e corrisposto, a valere sull'importo previsto dall'art. 2, punto secondo, lettera b), e punto terzo, del citato Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, un indennizzo calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione: a) 35 sino al valore di 200.000 lire; b) 20 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 2.000.000 di lire. Sui valori eccedenti i 2.000.000 di lire verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo la liquidazione di cui alle lettere a) e b). In attesa della determinazione di tale coefficiente, il Ministero del tesoro concederà acconti in base a un coefficiente di rivalutazione non superiore a 5. Dagli indennizzi come sopra calcolati vanno detratte le anticipazioni corrisposte ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1131.

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