DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1359

Type DPR
Publication 1956-09-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 154, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, e lo schema di statuto approvato dagli enti fondatori; Visto l'atto per notar dott. Alessandro Gallerani di Bologna, 28 novembre 1955, con il quale e' stato costituito l'Ente e ne e' stato approvato lo statuto; Ritenuta la opportunita' di procedere al riconoscimento giuridico dell'Ente predetto, in relazione alle finalita' che esso si propone ed ai mezzi di cui puo' disporre; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: E' riconosciuta la personalita' giuridica all'ente autonomo denominato "Ente autonomo per le fiere di Bologna", con sede in Bologna. E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

GRONCHI CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1950

Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 92. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 1

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna Art. 1. E' costituito, con sede in Bologna, un Ente autonomo per le fiere di Bologna, avente lo scopo di organizzare periodicamente fiere campionarie a carattere nazionale ed internazionale specializzate, con tutte le facolta' connesse e conseguenti allo scopo. L'Ente non ha fini speculativi e svolge unicamente attivita' di pubblico interesse.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 2

Art. 2. Partecipano alla costituzione dell'Ente e alla formazione del capitale di fondazione, con una quota di cinque milioni, pagabili anche in cinque rate annuali di lire un milione ciascuna: a) il comune di Bologna; b) l'Amministrazione provinciale di Bologna; c) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna; d) l'Ente provinciale per il turismo di Bologna; e) l'Associazione degli industriali della provincia di Bologna; f) l'Associazione dei commercianti della provincia di Bologna; g) l'Artigianato provinciale bolognese.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 3

Art. 3. Possono altresi' partecipare all'Ente fiera, in qualita' di soci sottoscrittori: enti, organizzazioni, associazioni di carattere economico e privati che versino una tantum (sia pure con forma rateizzata in non piu' di cinque rate uguali) un importo di cinque milioni. L'ammissione dei soci e' subordinata alla deliberazione del Consiglio generale.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 4

Art. 4. La responsabilita' dei soci si intende limitata, ad ogni effetto di legge, alla quota rispettivamente sottoscritta, escluso ogni vincolo di solidarieta'.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 5

Art. 5. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dalle quote sottoscritte dai soci; b) dal fondo di riserva, costituito nel modo specificato nell'art. 16; c) da donazioni, lasciti, legati e contributi di terzi a fondo perduto.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 6

Art. 6. L'Ente provvede all'esercizio della propria attivita' in tutte le forme tecniche piu' appropriate: a) con le rendite patrimoniali; b) col ricavato dell'esercizio della propria attivita'.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 7

Art. 7. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) la Giunta esecutiva; d) il segretario generale; e) il Collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 8

Art. 8. Il presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio. Il presidente dura in carica tre esercizi finanziari e puo' essere confermato. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dispone la esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede a quant'altro necessario per assicurare la continuita' e la regolarita' della gestione dell'Ente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci, ad ogni effetto, il vice presidente, nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio generale e scelto tra i rappresentanti dei soci fondatori.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 9

Art. 9. Il Consiglio generale e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, ed e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri: Gruppo a) in rappresentanza dello Stato: 1) un rappresentante designato dai Ministero dell'industria e del commercio; 2) un rappresentante designato dal Ministero del commercio con l'estero; 3) un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 4) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro; 5) un rappresentante designato dall'Alto Commissariato dell'alimentazione; Gruppo b) in rappresentanza dei soci fondatori: 6) tre rappresentanti del comune di Bologna; 7) due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Bologna; 8) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna; 9) due rappresentanti dell'Ente provinciale per il turismo di Bologna; 10) due rappresentanti dell'Associazione degli industriali della provincia di Bologna; 11) due rappresentanti dell'Associazione dei commercianti della provincia di Bologna; 12) due rappresentanti dell'Artigianato provinciale bolognese; Gruppo c): 13) due rappresentanti dell'Unione degli agricoltori della provincia di Bologna, designati dalla Unione stessa; 14) un rappresentante per ogni cinque soci sottoscrittori di cui all'art. 3 da designarsi dai medesimi; 15) un rappresentante dei lavoratori; 16) un rappresentante degli espositori. I membri di cui ai gruppi a) e b) sono designati dalle rispettive amministrazioni ed organizzazioni. Il rappresentante dei lavoratori e' designato dal presidente dell'Ente, su proposta delle organizzazioni sindacali locali interessate. Il rappresentante degli espositori e' designato dal presidente dell'Ente, ed e' scelto da una terna di nomi proposti mediante votazione di almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato alle tre ultime manifestazioni. I consiglieri durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati. Essi prestano la loro opera gratuitamente. Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente, saranno rimborsate le spese relative alla loro partecipazione ai lavori del Consiglio. Nel caso di vacanza di posti, gli Enti competenti provvederanno alla nuova designazione, con le stesse modalita' prescritte per la nomina. La durata in carica del nuovo nominato sara' quella del membro cui e' succeduto. Non e' compatibile la carica di componente del Consiglio generale con quella di titolare o amministratore di ditte, societa' ed enti che abbiano rapporti per forniture con l'Ente.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 10

Art. 10. Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per l'attuazione degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive, ne regola l'attivita' e delibera sulle azioni da svolgere adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari. Spetta inoltre al Consiglio di deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 11

Art. 11. Il Consiglio generale e' convocato, in via ordinaria, due volte all'anno o quando il presidente lo reputi opportuno e su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta scritta motivata al presidente da parte del Collegio dei revisori dei conti. Gli inviti di convocazione saranno diramati almeno dieci giorni prima della data della riunione. Nei casi urgenti il Consiglio puo' essere convocato telegraficamente con solo tre giorni di preavviso. Gli inviti di convocazione debbono sempre prevedere la prima e seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri; la seconda convocazione, che dovra' aver luogo non prima del giorno successivo a quello della prima, sara' valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita', prevale il voto di chi presiede la seduta cui spetta di fare constare la validita' della seduta medesima. Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati, e' redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario generale.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 12

Art. 12. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente e da un rappresentante per ognuno dei soci fondatori tratto dal Consiglio generale. La durata in carica della Giunta e' quella stessa del Consiglio. La Giunta esecutiva provvede all'ordinaria amministrazione dell'Ente secondo le direttive del Consiglio generale, nonche' al lavoro organizzativo, tecnico ed amministrativo dell'Ente stesso. Essa puo' adottare, nei casi di urgenza, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio generale, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, nella sua prima adunanza. La Giunta esecutiva e' convocata - previo tempestivo avviso - dal presidente, secondo la necessita' e quando ne facciano domanda almeno tre membri. Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono a titolo gratuito; ai componenti residenti fuori della sede dell'Ente, verra' corrisposto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Giunta. Per la validita' delle sedute occorre la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' ha la prevalenza il voto di chi presiede la seduta. Degli affari trattati e delle deliberazioni prese verra' redatto verbale firmato da chi presiede e dal segretario generale.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 13

Art. 13. Il segretario generale e' nominato, su proposta del presidente - previo parere della Giunta esecutiva - dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo. Egli e' il capo degli uffici e del personale; cura l'osservanza e la esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio generale e dalla Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 14

Art. 14. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, ed e' composto di cinque membri: a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente; b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) uno in rappresentanza del comune di Bologna; d) uno in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Bologna; e) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna. I revisori durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati. Essi assistono alle sedute del Consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili. Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato, anno per anno, dal Consiglio generale.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 15

Art. 15. L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno debbono venire trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio avvenire ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale. Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio dei revisori del conti. Debbono inoltre essere sottoposte all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 16

Art. 16. Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno cosi' devolute: il 90% in aumento del patrimonio e della riserva; il 10% a disposizione della Giunta esecutiva per fini assistenziali e benefici, anche per eventuali provvidenze a favore del personale.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 17

Art. 17. Il Ministro per l'industria e per il commercio, nel caso di Impossibilita' di funzionamento dell'Amministrazione ordinaria o di gravi irregolarita', puo' nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario, che nominera' con proprio decreto, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 18

Art. 18. L'Ente puo' essere sciolto per deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica. L'Ente puo' altresi' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, per manifesta impossibilita' di raggiungere i propri fini o per motivi di interesse pubblico. In ogni caso il liquidatore e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. Il rendiconto finale del liquidatore e' soggetto alla approvazione dello stesso Ministro.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna- art. 19

Art. 19. In caso di scioglimento, il residuo netto del patrimonio dell'Ente risultante dalla chiusura della liquidazione, sara' devoluto al rimborso proporzionale delle quote di partecipazione. L'eventuale eccedenza sara' devoluta al comune di Bologna. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio CORTESE

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