DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1956, n. 1365
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 2 maggio 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 3 giugno 1949, n. 126, con il quale venne riconosciuta la personalita' giuridica dell'associazione "Segretariato nazionale della gioventu'", con sede in Roma, ed approvato il relativo statuto;
Vista la domanda inoltrata dall'associazione anzidetta per ottenere l'approvazione del nuovo testo di statuto, deliberato dall'assemblea dei soci nella riunione del 1 aprile 1955 e successivamente modificato in conformita' all'avviso espresso dal Consiglio di Stato;
Visti gli atti d'istruttoria e quelli prodotti a corredo della domanda;
Visti gli articoli 16 del Codice civile e 4 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso Codice;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'allegato nuovo testo di statuto dell'associazione "Segretariato nazionale della gioventu' o, composto di sedici articoli, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
GRONCHI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 95. - CARLOMAGNO
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 1
Statuto del "Segretariato nazionale della gioventu'" Eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 3 giugno 1949, n. 126, pag. 1463. Art. 1. E' costituita una associazione denominata "Segretariato nazionale della gioventu'" regolata dal presente statuto, e, in quanto non disponga, dal Codice civile e dalle leggi vigenti.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 2
Art. 2. Il "Segretariato nazionale della gioventu' i ha lo scopo di svolgere la piu' ampia attivita' inerente ai problemi e agli interessi della gioventu' italiana. In particolare: porre allo studio e all'attenzione del Paese, nelle forme piu' idonee, questioni relative al benessere morale, all'istruzione, ai problemi del lavoro, sanitari, assistenziali, sportivi della gioventu'; di conseguenza prendere le piu' varie iniziative anche in collaborazione con gli organi dello Stato e con gli Enti parastatali, come di qualunque altra istituzione od organismo pubblico o privato che abbia rilevanza per i fini sopraindicati.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 3
Art. 3. L'Associazione provvede ai suoi scopi attraverso le contribuzioni volontarie dei soci, come di quanti altri, enti o privati, che vogliano in tal modo sostenere l'Associazione stessa; infine con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio. I residui attivi di gestione vanno ad accrescere il fondo patrimoniale dell'Associazione.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 4
Art. 4. Il Segretariato nazionale della gioventu' ha sede in Roma e costituisce sedi dipendenti nei capoluoghi di provincia. Puo' inoltre organizzare uffici dipendenti all'estero per raggiungere le proprie finalita' a vantaggio della gioventu' italiana fuori del territorio nazionale per ragioni di studio e di lavoro.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 5
Art. 5. Divengono soci dell'Associazione coloro i quali ne facciano domanda allorche' e' accolta dal Consiglio di presidenza del "Segretariato nazionale della gioventu'". Le decisioni in merito all'ammissione di nuovi soci sono insindacabili. L'appartenenza all'Associazione si estingue dopo cinque anni, salva la richiesta di rinnovo da parte del socio.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 6
Art. 6. Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio puo' delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 7
Art. 7. Sono organi dell'Associazione: a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio di presidenza; c) la Giunta esecutiva; d) il presidente.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 8
Art. 8. L'assemblea dei soci e' investita di tutti i poteri per il conseguimento delle finalita' sociali. Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo su convocazione del Consiglio di presidenza una volta all'anno e non oltre il mese di marzo, le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia ad iniziativa del Consiglio sia per domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati. L'assemblea generale e' convocata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale, almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, e deve essere affisso, per almeno dieci giorni, presso la sede nazionale e presso le sedi dipendenti nei capoluoghi di provincia costituite ai termini dell'art. 4 del presente statuto. L'assemblea e' valida in prima convocazione con la presenza della meta dei soci; in seconda convocazione, che non puo' avere luogo prima del giorno successivo alla stessa ora, l'assemblea e' valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti. In caso di parita' la proposta si mantiene respinta. Le ulteriori modalita' dell'assemblea sono stabilite dal Consiglio di presidenza all'atto della coavocazione. Spetta all'assemblea annuale ordinaria l'approvazione del bilancio, la nomina del Consiglio di presidenza e del Collegio dei sindaci. L'assemblea dei soci elegge a maggioranza semplice, un Consiglio di presidenza di quarantacinque membri.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 9
Art. 9. Il Consiglio di presidenza e' l'organo direttivo dell'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali, nei limiti delle linee generali fissate dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno: a) il presidente; b) una Giunta esecutiva di dieci membri. Le adunanze del Consiglio di presidenza sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni sei mesi su convocazione del presidente; le altre, sia d'iniziativa del presidente, sia su domanda motivata e sottoscritta da almeno dieci consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio di presidenza devono essere prese con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione del Consiglio di presidenza avra' luogo mezz'ora dopo la prima.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 10
Art. 10. E' di competenza della Giunta esecutiva il provvedere alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di presidenza e, quale organo esecutivo, alle attivita' necessarie alla vita della Associazione. Spetta alla Giunta esecutiva la nomina del segretario generale dell'Associazione. Le deliberazioni della Giunta esecutiva devono essere sempre prese con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 11
Art. 11. Il presidente, oppure, in sua assenza, un consigliere da lui delegato o, in subordine, il consigliere piu' anziano, ha la rappresentanza della Associazione, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di presidenza e la Giunta esecutiva.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 12
Art. 12. Il Collegio dei sindaci e' costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dalla assemblea generale. I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alla riunione del Consiglio di presidenza. L'esercizio sociale del "Segretariato nazionale della gioventu'" corrisponde all'anno solare. Ogni esercizio si chiude col bilancio da presentarsi ai sindaci entro un mese dalla chiusura dell'esercizio ed alla assemblea generale dei soci con la relazione del Consiglio di presidenza e del Collegio dei sindaci.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 13
Art. 13. Il segretario generale provvede all'organizzazione necessaria per il funzionamento dell'Associazione; firma unitamente al presidente i verbali delle assemblee, del Consiglio di presidenza e della Giunta esecutiva, della quale e' membro e segretario. Il presidente puo' delegargli la firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione. I mandati di pagamento vanno firmati congiuntamente dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario generale.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 14
Art. 14. Le sedi dipendenti costituite ai termini dell'art. 4 nei capoluoghi di provincia eseguono l'attivita' sociale nelle singole province. Esse assumono la seguente denominazione: Segretariato nazionale della gioventu' - Provincia di..... Il responsabile della sede dipendente e' nominato dal Consiglio di presidenza del Segretariato nazionale della gioventu' con la denominazione di dirigente provinciale. Egli ha il compito di attuare le iniziative programmate dal Segretariato nazionale della gioventu'.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 15
Art. 15. I soci residenti nelle province vengono convocati con deliberazione della Giunta esecutiva almeno ogni sei mesi per esprimere collegialmente il parere sullo svolgimento delle iniziative programmate per la provincia dal Segretariato nazionale della gioventu'. La riunione dei soci residenti nella provincia e' presieduta da un inviato della Giunta esecutiva. Il parere dei soci residenti nella provincia sullo svolgimento delle iniziative programmate e' preso in esame dalla Giunta esecutiva e puo' essere riferito al Consiglio di presidenza.
Statuto dell'associazione Segretariato nazionale della gioventu'- art. 16
Art. 16. E' data facolta' al Consiglio di presidenza del "Segretariato razionale della gioventu' di emanare un regolamento di applicazione del presente statuto. Il presidente: Angela GOTELLI Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri SEGNI
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