LEGGE 27 novembre 1956, n. 1368

Type Legge
Publication 1956-11-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire arruolamenti volontari a premio con ferma di anni sei nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M M.). Per gli arruolamenti volontari si osservano le norme del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Agli arruolati sono applicabili, in quanto non contrarie e non modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni riguardanti il personale volontario a premio previsto dal citato testo unico e successive modificazioni, comprese quelle relative alla frequenza del corso ordinario, la cui durata per ciascuna categoria e specialità è stabilita dal Ministero della difesa.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.