DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1956, n. 1388

Type DPR
Publication 1956-12-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione, stipulata in Genova, in data 31 luglio 1956, e l'atto aggiuntivo alla convenzione stessa, stipulato in Genova, in data 30 ottobre 1956, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo restera', senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione, che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

A modifica dell'art. 5, lettera c), della convenzione, annessa al presente decreto, viene stabilito che le somme, di cui ai punti a) e b) dell'articolo medesimo, dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario, nel quale sara' nominato il titolare dell'istituendo posto, e dei successivi esercizi, al capitolo ed articolo corrispondenti ai capitolo 121 ed art. 13 dell'esercizio 1956-57.

GRONCHI ROSSI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1956

Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 144. - CARLOMAGNO

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova- art. 1

N. 107 di rep. Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per la medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentocinquantasei a questo di 31 del mese di luglio nella sede dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di Rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita' alla stipulazione del presente atto con delibera in data 31 luglio 1956; comm. Massimo Marin fu Emilio, da Fivizzano, nella sua qualita' di ispettore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto alla stipulazione del presente atto con delibera in data 2 maggio 1956, i quali, dando esecuzione a precedenti accordi, PREMESSO che l'insegnamento di medicina del lavoro e' compreso fra gli insegnamenti complementari per la laurea in medicina e chirurgia della Universita' di Genova e che la stessa Facolta' di medicina e chirurgia ravvisa la necessita' della istituzione di una cattedra di ruolo di medicina del lavoro, sia ai fini dell'insegnamento che della ricerca scientifica; che tale insegnamento riveste particolare importanza specifica per la regione ligure, regione in cui la esistenza di un grande porto con relative inerenti industrie implica tutta una patologia ed una clinica delle malattie professionali, particolari e caratteristiche; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Genova hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo; che lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, nello ordinamento degli studi della Facolta' di medicina e chirurgia, all'art. 44, comprende l'insegnamento di medicina del lavoro; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Genova e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dello art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro.

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova- art. 2

Art. 2. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Universita' degli studi di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di medicina del lavoro, di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di lire 2.200.000 (duemilioniduecentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova- art. 3

Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennita' di legge) del professore titolare della cattedra di medicina del lavoro, di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila).

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova- art. 4

Art. 4. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 200.000 annue per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. Il predetto Istituto si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova- art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di medicina del lavoro, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 200.000 (duecentomila) che le verra' corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della cattedra di medicina del lavoro la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti alle Stato di cui alle precedenti lettere. Le somme di cui ai punti a) e b) del presente articolo dovranno affluire al capitolo 19 - art. 13 - Ricuperi diversi, dello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario nel quale sara' nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova- art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di medicina del lavoro si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova- art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' di Genova del professore titolare della cattedra di medicina del lavoro e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova- art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiate del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova, sara' registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in un foglio, tre facciate e tre righe, da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato: F.to Carlo Cereti in detta qualita' F.to Massimo Marin F.to Mario Alburno Genova, addi' 14 agosto 1956 Per copia conforme. p. Il direttore amministrativo: (firma illeggibile). Registrato a Genova, atti pubblici, addi' 4 agosto 1956, vol. 765 n. 003162. Esatte L. gratis. Il direttore: (firma illeggibile).

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova Atto aggiuntivo- art. 1

N. 107 di rep. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA Atto aggiuntivo alla Convenzione relativa alla istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia, stipulata il 31 luglio 1956. L'anno millenovecentocinquantasei addi' trenta del mese di ottobre, nella sede dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi n. 5, innanzi a me, dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusto il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di Rettore dell'Universita' di Genova espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 30 luglio 1956; comm. Massimo Marin fu Emilio, da Fivizzano, nella sua qualita' di ispettore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso con deliberazione in data 10 ottobre 1956, i quali signori: PREMESSO che con convenzione stipulata il 31 luglio 1956, registrata all'Ufficio del registro di Genova, atti pubblici, al n. 003162, vol. 765 in data 4 agosto 1956, il predetto Istituto si e' assunto l'onere per il finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia; che in base all'art. 4, secondo comma, della citata convenzione l'Istituto stesso si e' assunto l'obbligo di aumentare proporzionalmente la somma stabilita dalla predetta convenzione in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari; che con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale delle retribuzioni, il contributo annuo fissato in L. 2.200.000 dall'art. 2 della convenzione, deve essere elevato a L. 2.600.000; che, a seguito dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, l'ulteriore somma necessaria per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, dovra' essere determinata in misura pari ai 20 per cento del contributo specificato. Convengono e stipulano quanto appresso: La convenzione stipulata il 31 luglio 1956, tra l'universita' degli studi di Genova, rappresentata dal prof. avv. Carlo Cereti, nella sua qualita' di Rettore dell'Universita' stessa e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rappresentata dal comm. Massimo Marin, nella sua qualita' di ispettore generale dell'istituto stesso, relativa alla istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia, e' modificata come segue:

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova Atto aggiuntivo- art. 2

Art. 2. - E' sostituito dal seguente: L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Universita' degli studi di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di medicina del lavoro di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova Atto aggiuntivo- art. 3

Art. 3. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 2.600.000.

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova Atto aggiuntivo- art. 4

Art. 4. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 520.000 (cinquecentoventimila), pari cioe' al 20 per cento del contributo annuo di cui all'art. 2, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto del professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

Convenzione istituzione professore medicina del lavoro Genova Atto aggiuntivo- art. 5

Art. 5. - Il punto b) del primo comma e' sostituito dal seguente: b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) che le verra' corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in quattro facciate e quattordici righe da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano, ed avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiate del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova sara' registrato in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). F.to Carlo Cereti, in detta qualita' F.to Massimo Marin, in detta qualita' F.to Mario Alburno, rogante Genova, addi' 12 novembre 1956 Per copia conforme, il direttore amministrativo: dott. Mario Alburno. Registrato a Genova, atti pubblici, il 5 novembre 1956, vol. 768, n. 009965. Esatte L. gratis.

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