LEGGE 13 dicembre 1956, n. 1431

Type Legge
Publication 1956-12-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La facoltà prevista dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316, di autorizzare la trasmissione di proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti durante il conflitto 1940-1945, può essere esercitata sino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge quando il proponente o il destinatario siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948. Il militare che abbia ricevuto l'autorizzazione potrà, entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa, trasmettere proposte soltanto a favore di dipendenti nei cui confronti sia la prima autorità competente in ordine gerarchico a formulare la proposta. Per i casi di rientro che avvenissero dopo l'entrata in vigore della presente legge, i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno dal rientro e a sei mesi dalla data dell'autorizzazione. Sono convalidate le autorizzazioni concesse, dopo il 15 aprile 1948, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO

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