DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1434
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 899;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 10 febbraio 1955, n. 4;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 dicembre 1955, n. 20;
Ritenuto che la Giunta regionale sarda ha deliberato che il contributo di L. 2.200.000 stabilito nell'art. 2 della convenzione, stipulata in data 28 luglio 1956, tra l'Universita' di Sassari e la Regione autonoma della Sardegna, sia elevato a L. 2.600.000 da corrispondersi all'Universita' predetta per il mantenimento del posto di professore di ruolo convenzionato, da destinare alla cattedra di flora ed erboristeria della Sardegna; ed all'uopo e' intervenuto l'unito atto aggiuntivo 3 dicembre 1956;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Alghero (provincia di Sassari), in data 28 luglio 1956, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di flora, ed erboristeria della Sardegna presso la Facolta' di farmacia dell'Universita' di Sassari; e' approvato e reso esecutivo anche l'atto aggiuntivo 3 dicembre 1956.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di flora ed erboristeria della Sardegna, in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di cui al precedente articolo, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolare del posto stesso.
GRONCHI ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 1 - CARLOMAGNO
Convenzione istituzione insegnamento di flora ed erboristeria Sassari- art. 1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Repertorio n. 49. Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "flora ed erboristeria della Sardegna" presso la Facolta' di farmacia dell'Universita' di Sassari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantasei, addi' ventotto (28) del mese di luglio ad Alghero (provincia di Sassari) in una sala della Casa comunale della predetta citta', innanzi a me dottor Giuseppe Pitzorno fu Giovanni Antonio, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1955 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Universita' medesima, sono comparsi personalmente i signori: l'on. prof. Giuseppe Brotzu, nato a Cagliari il 24 gennaio 1895, Presidente della Regione autonoma della Sardegna, domiciliato per la carica presso detto Ufficio di presidenza in Cagliari, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale in data 26 gennaio 1956 (allegato A) sulla base della legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 14 gennaio 1956, n. 1 (allegati rispettivamente B e C); prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso il 9 febbraio 1886 e domiciliato presso il rettorato dell'Universita' di Sassari nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Universita' di Sassari in data 30 giugno 1956 (allegato D). Premesso: a) che lo statuto dell'Universita' di Sassari nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di farmacia comprende, fra gli insegnamenti complementari quello di "flora ed erboristeria della Sardegna" e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera a) che precede; c) che con la legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata, con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) n. 1, in data 14 gennaio 1956, l'Amministrazione regionale della Sardegna e' stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Universita' di Sassari per la istituzione di un posto di ruolo di "flora ed erboristeria della Sardegna" presso la Facolta' di farmacia (vedi allegati B e C); d) che la Giunta regionale con deliberazione in data 26 gennaio 1956 ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione, fissando la conseguente spesa annua in lire duemilioniduecentomila (2.200.000) (vedi allegato A); e) che il Consiglio della Facolta' di farmacia (allegato E). Il Senato accademico (allegato F) ed il Consiglio di amministrazione (allegato D) della Universita' di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di sua competenza, di accettare col piu' vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo, e di autorizzare il rettore della Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione. Tutto cio' premesso i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di farmacia dell'Universita' degli studi di Sassari, sara' istituito, a sensi dell'art. 63, comma, secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istituzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo di "flora ed erboristeria della Sardegna".
Convenzione istituzione insegnamento di flora ed erboristeria Sassari-art. 2
Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Sassari per il funzionamento del posto di ruolo di "flora ed erboristeria della Sardegna" la somma annua di lire duemilioniduecentomila (2.200.000), a decorrere dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa.
Convenzione istituzione insegnamento di flora ed erboristeria Sassari-art. 3
Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre a versare la somma di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione insegnamento di flora ed erboristeria Sassari-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di flora ed erboristeria della Sardegna" compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Universita' di Sassari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione dell'istituto al quale detto insegnamento di "flora ed erboristeria della Sardegna" fara' carico.
Convenzione istituzione insegnamento di flora ed erboristeria Sassari-art. 5
Art. 5. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato, il contributo di lire duemilioniduecentomila di cui al precedente art. 2 risultasse inferiore alla somma che l'Universita' di Sassari e' tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 4 per il professore di ruolo di "flora ed erboristeria della Sardegna", la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare alla Universita' medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza. La inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della presente convenzione; il posto di ruolo di cui trattasi sara' di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione istituzione insegnamento di flora ed erboristeria Sassari-art. 6
Art. 6. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con conseguente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stati l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.
Convenzione istituzione insegnamento di flora ed erboristeria Sassari-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni venti (20) con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci (10) ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione insegnamento di flora ed erboristeria Sassari-art. 8
Art. 8. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari e' esente da tassa di registro e bollo ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva non appena sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto io, funzionario rogante, ricevo questo atto scritto di mio pugno in pagine sette e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura, assieme agli allegati, alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui' appresso con me lo sottoscrivono. F.to Giuseppe Brotzu: G. Brotzu F.to Pasquale Marginesu: P. Marginesu F.to Giuseppe Pitzorno ufficiale rogante.
Atto aggiuntivo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Repertorio n. 50. Atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata ad Alghero (Sassari) addi' 28 luglio 1956 tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Universita' degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "flora ed erboristeria della Sardegna". REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantasei, addi' tre (3) del mese di dicembre a Cagliari nell'ufficio del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, innanzi a me dott. Giuseppe Pitzorno fu Giovanni Antonio, funzionario amministrativo della Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1955 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima, sono personalmente comparsi: l'on. prof. Giuseppe Brotzu, nato a Cagliari il 24 gennaio 1895, Presidente della Regione autonoma della Sardegna, domiciliato per la carica presso l'Ufficio di Presidenza della Regione autonoma della Sardegna in Cagliari, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 1956 (allegato A); il prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso il 9 febbraio 1886, rettore dell'Universita' degli studi di Sassari, domiciliato per la carica presso il Rettorato della stessa Universita', autorizzato nella sua qualita' di legale rappresentante della medesima alla stipulazione del presente atto con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 1956 (allegato B); Premesso: 1) che tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Universita' degli studi di Sassari, rappresentate rispettivamente dal Presidente della Regione sarda on. prof. Giuseppe Brotzu ed il rettore prof. Pasquale Marginesu, addi' ventotto (28) del mese di luglio dell'anno millenovecentocinquantasei ad Alghero (Sassari) e' stata stipulata per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "flora ed erboristeria della Sardegna", apposita convenzione, a rogito del dott. Giuseppe Pitzorno fu Giovanni Antonio, funzionario del l'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari, addetto alla stipulazione degli atti e contratti per conto dell'Universita' medesima, convenzione che e' stata registrata a Sassari il giorno 7 agosto 1956, al n. 302, mod. I, vol. 283, gratis; 2) che la Regione autonoma della Sardegna con la convenzione su calendata, in forza della deliberazione della rispettiva Giunta in data 26 gennaio 1956, tra le altre obbligazioni ha assunto quella di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari per il mantenimento del predetto posto di professore di ruolo di "flora ed erboristeria della Sardegna" la somma annua di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila); 3) che il Ministero della pubblica istruzione con nota 26 ottobre 1956, n. 9095, diretta al rettore dell'Universita' di Sassari ha fatto conoscere che il Ministero del tesoro ha dato il suo assenso all'iniziativa di istituire il predetto posto di professore di ruolo convenzionato a condizione pero' che l'importo annuo del contributo regionale, in relazione al nuovo trattamento economico stabilito dal 1 luglio 1956 per i dipendenti statali, sia fissato in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) anziche' in L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila); 4) che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Sassari, con deliberazione del 30 ottobre 1956 (allegato B), nel rivolgere alla Regione autonoma della Sardegna vive premure per l'accoglimento della richiesta del Ministero del tesoro, ha autorizzato in pari tempo il rettore prof. Pasquale Marginesu ad intervenire per conto dell'Universita' stessa alla stipulazione del presente atto ed a sottoscriverlo nell'interesse della medesima nel caso di adesione alla richiesta del sopracitato Ministero del tesoro da parte della Regione sarda; 5) che la Giunta regionale nella seduta del 9 novembre 1956 (allegato A) ha deliberato di autorizzare l'on. presidente a stipulare apposito atto aggiuntivo alla convenzione 28 luglio 1956 mediante il quale venga modificato l'art. 2 della convenzione stessa, elevando il contributo annuo della Regione a L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila); Tutto cio' premesso, i signori comparenti della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io funzionario rogante sono personalmente certo e che col mio consenso hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Articolo unico. Ferme rimanendo tutte le altre clausole contenute nella convenzione stipulata ad Alghero (Sassari) addi' 28 luglio 1956, registrata a Sassari il 7 agosto 1956 al n. 302, mod. I, vol. 283, gratis, tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Universita' degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "flora ed erboristeria della Sardegna" presso la Facolta' di farmacia della predetta Universita', la Regione autonoma della Sardegna a mezzo del suo legale rappresentante ed in forza della deliberazione della rispettiva Giunta in data 9 novembre 1956 - a modifica dell'art. 2 della convenzione su calendata - si obbliga a corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Sassari per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui trattasi la somma di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) anziche' di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila). Il presente atto e' esente da tasse di registro e bollo ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, perche' stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari. Richiesto io funzionario rogante, ricevo questo atto, scritto di mio pugno, in pagine cinque (5) di due (2) fogli interi e fin qui della presente, del quale ho dato lettura, assieme agli allegati, alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui appresso con me lo sottoscrivono. F.to: Giuseppe Brotzu F.to: Pasquale Marginesu F.to: Giuseppe Pitzorno funzionario rogante.
Allegato A
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