LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1451
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (O.N.A.I.R.) è elevato da lire 120.000.000 a lire 176.000.000 per l'esercizio 1955-56 e a lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1956-57.
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